Cassazione Penale, Sentenza n. 48865/2023 del 07/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava: 1) la sussistenza dei gravi indizi in relazione al reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis), sostenendo che la sua condotta fosse mera contiguità o vicinanza personale al reggente Palaia e non una stabile messa a disposizione del sodalizio; 2) l'addebito relativo alla scorreria armata (capo 10), lamentando che la sua condotta fosse di mera presenza/passività e non di concorso materiale; 3) la configurabilità dell'aggravante mafiosa (art. 416-bis.1), deducendo difformità tra la contestazione originaria, la motivazione del GIP e la rinnovata ricostruzione del Tribunale del riesame e la mancanza dell'elemento psicologico specifico.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo le censure manifestamente infondate o reiterative. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha correttamente valutato le intercettazioni e gli altri elementi (presenza al summit con ruolo di protezione/vedetta, messa a disposizione del proprio smartphone, interventi per risolvere controversie interne, richiesta e ottenimento di protezione, coinvolgimento nei fatti relativi alle armi) come indici di stabile e continuativa 'messa a disposizione' del sodalizio Bellocco, in linea con la giurisprudenza (Sezioni Unite Modaffari). Sulle contestazioni relative al capo 10 la Corte ha ritenuto non irragionevole l'interpretazione che deduce la presenza di Condoleo tra i componenti del commando, anche alla luce delle sue ammissioni nelle conversazioni. Quanto all'aggravante mafiosa, la Corte ha ritenuto legittima l'integrazione motivazionale operata dal Tribunale del riesame e ha ritenuto l'aggravante sussistente anche sotto il profilo del metodo mafioso e dell'agevolazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte conferma che la partecipazione a organizzazione mafiosa si fonda sulla 'stabile messa a disposizione' della struttura, desumibile da comportamenti oggettivi, continui e non necessariamente tutti delittuosi, che dimostrino adesione e inserimento organico (richiamo alla pronuncia Sez. U. Modaffari).
art. 416-bis.1 cod. pen.
L'aggravante a effetto speciale può operare sia nella forma dell'agevolazione sia in quella del metodo mafioso; è necessario valutare finalità e modalità del fatto per verificarne la sussistenza. Il Tribunale del riesame può integrare la motivazione in ordine a entrambe le forme se utile ai fini cautelari.
art. 309 cod. proc. pen.
Disciplina il riesame delle misure cautelari: il tribunale del riesame valuta la gravità indiziaria e le esigenze cautelari e ha il potere/dovere di integrare la motivazione dell'ordinanza impugnata nei limiti consentiti dalla legge e dalla giurisprudenza.
art. 275 cod. proc. pen.
Riguarda la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari: la giurisprudenza distingue tra 'mafie storiche' e altre formazioni, ritenendo che per le prime la dimostrazione del recesso del soggetto sia richiesta per superare la presunzione; ciò giustifica una più ampia valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione.
Sezioni Unite, n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari)
Sez. U. n. 36958 del 27/05/2021
Definisce il concetto di 'stare a disposizione' per il reato associativo come inserimento stabile nella struttura e chiarisce che la messa a disposizione può emergere da condotte materiali, attuali e riconoscibili anche se non sempre di per sé delittuose.
art. 110 cod. pen.
Principio del concorso di persone nel reato: invocato dalla difesa per sostenere la mancata partecipazione materiale al fatto di armi; la Corte ha richiamato che la valutazione della prova in ordine al concorso è rimessa al giudice di merito.
artt. 192 e 273 cod. proc. pen.
Norme citate dalla difesa relative alla redazione dell'imputazione e alla motivazione: la Corte ha ritenuto le censure in parte reiterative o non idonee a superare la valutazione di merito e, in parte, non devolute correttamente al sindacato di cassazione.
Legge 16 aprile 2015, n. 47 (modifiche all'art. 309 c.p.p.)
Ha ampliato i poteri del tribunale del riesame in tema di motivazione: il riesame può integrare la motivazione quando il provvedimento impugnato sia carente, purché non vada a sostituirsi alla motivazione originaria in modo irragionevole.
Massime di principio
- Per la configurazione del reato associativo di tipo mafioso (art. 416-bis) la valutazione privilegia la prova di una stabile e continuativa 'messa a disposizione' della struttura: atti ripetuti e funzionali all'organizzazione (protezione, vedetta, uso di telefoni, mediazione di contrasti) sono indici significativi.
- La mera frequentazione o il rapporto di parentela con esponenti del clan non escludono la responsabilità, ma da soli non bastano: occorrono comportamenti oggettivi che dimostrino adesione e disponibilità all'organizzazione.
- Le intercettazioni ambientali e telefoniche, se interpretate dal giudice di merito in modo coerente e logico, possono costituire elemento decisivo per la gravità indiziaria; la Cassazione sindaca in questa sede solo i vizi di illogicità o manifesta irragionevolezza della motivazione.
- In caso di partecipazione a fatti di sangue o scorrerie armate, anche ammissioni o commenti del soggetto nelle conversazioni intercettate possono essere utilizzati per inferire la presenza nel commando e la partecipazione attiva, salvo prova contraria molto persuasiva.
- La qualificazione dell'aggravante mafiosa richiede attenzione sia all'aspetto finale (agevolazione) sia al metodo (intimidazione, forza di condizionamento); il tribunale del riesame può integrare la motivazione se quella del GIP è carente, purché l'integrazione non costituisca una ricostruzione arbitraria.
- Nei procedimenti cautelari la valutazione del riesame è ampia: per le 'mafie storiche' la presunzione di esigenze cautelari è più difficilmente superabile e può rendere attuale il pericolo di reiterazione anche se i fatti sono temporalmente distanti.
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è limitato: non è ammessa una libera revisione del merito probatorio; le doglianze devono evidenziare vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione, altrimenti sono dichiarate inammissibili o infondate.
- Sul piano processuale, proporre questioni non sollevate davanti al giudice dell'impugnazione o reiterare doglianze già esaminate rende il ricorso inammissibile; inoltre l'inammissibilità può comportare condanne per spese e somme alla Cassa delle ammende.
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