Sentenza n. 751/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Pisa, Sezione Lavoro n. 180/2024, pubblicata in data 24.04.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Pisa, Sezione Lavoro, n. 180/2024, che aveva ordinato l'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza lamentando che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario di Pisa, Sezione Lavoro, n. 180/2024, ritualmente notificata ai fini dell'esecuzione forzata. La sentenza aveva disposto l'assegnazione in favore della docente della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 107/2015, per quattro anni scolastici, per l'importo complessivo di euro 2.000,00. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il termine dilatorio di 120 giorni concesso all'amministrazione per l'adempimento spontaneo era decorso senza esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti per l'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era stata ritualmente notificata per l'esecuzione forzata e il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Ha inoltre nominato fin d'ora, per il caso di persistente inerzia, il Direttore generale dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di avviare le procedure contabili necessarie. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato o del provvedimento giudiziale eseguibile, fissando un termine e nominando, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 1, comma 12, l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; nel caso concreto, la sentenza da eseguire ne aveva disposto l'assegnazione per gli anni scolastici indicati.
Massime di principio
- Quando una sentenza eseguibile è stata ritualmente notificata ai fini dell'esecuzione forzata e il termine dilatorio previsto per l'adempimento spontaneo è inutilmente decorso, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di dare completa ed esatta esecuzione alla pronuncia entro un ulteriore termine perentorio.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già con la sentenza un commissario ad acta, condizionandone l'intervento alla persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato e attribuendogli i poteri necessari all'attuazione concreta del comando giudiziale.
- L'ordine di ottemperanza può riguardare anche l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario quando essa impone alla pubblica amministrazione un adempimento puntuale e suscettibile di esecuzione.
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