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Sentenza

Sentenza n. 3056/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza - della sentenza n. 273/2025, pubblicata il 26.06.2025, con cui il Tribunale di Como, in funzione di Giudice del Lavoro, ha accertato il diritto della ricorrente ad ottenere l’accredito della carta docente rivendicato, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a provvedere all’accredito in favore della medesima per le seguenti annualità: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per il corrispondente importo complessivo di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00).

Giustizia amministrativa202601172

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como che aveva riconosciuto il diritto all’accredito della carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito al giudicato formatosi sulla sentenza n. 273/2025 del Tribunale di Como, resa in funzione di giudice del lavoro. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a ottenere la carta docente per tre annualità, nella misura di 500 euro per ciascun anno, per complessivi 1.500 euro. La ricorrente ha chiesto che fosse ordinato al Ministero di eseguire il giudicato mediante accredito degli importi nel borsellino elettronico della carta docente. Il ricorso è stato notificato e depositato dopo la scadenza del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza quale titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha allegato né documentato l’integrale esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, ritenendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 tra la notificazione della sentenza esecutiva e la proposizione del ricorso. Nel merito, ha accertato l’inottemperanza del Ministero, rilevando che la sentenza del Tribunale di Como era passata in giudicato, che la pretesa economica era comprovata dalla documentazione prodotta e che l’Amministrazione, pur costituita, non aveva contestato la pretesa né dimostrato l’avvenuto adempimento. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, accreditando gli importi dovuti, detratto quanto eventualmente già pagato. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivarsi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire nei successivi 60 giorni. Il commissario dovrà determinare l’importo residuo e adottare gli atti necessari all’esecuzione, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, spese generali, contributo unificato se dovuto e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di dichiarare l’inottemperanza al giudicato, ordinare all’amministrazione di adempiere e nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso per l’esecuzione di un titolo esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Il criterio dell’adeguatezza è stato richiamato per la liquidazione delle spese legali, tenendo conto della limitata attività difensiva concretamente svolta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una condanna pecuniaria contenuta in una sentenza passata in giudicato, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 14 d.l. 669/1996.
  • La mancata dimostrazione, da parte dell’amministrazione costituita, dell’integrale esecuzione di una sentenza passata in giudicato consente al giudice dell’ottemperanza di dichiarare l’inottemperanza e di ordinare l’adempimento entro un termine determinato, detraendo gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza del creditore, dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dirigente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica, l’incarico rientra nei suoi compiti istituzionali e non comporta il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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