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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32890/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per omissione di statuizione sulla rifusione delle spese di costituzione di parte civile nella sentenza di patteggiamento. Si deduceva l'inosservanza degli artt. 78 e 79 c.p.p. in relazione all'art. 444, comma 2, c.p.p., e la falsa applicazione dell'art. 445, comma 1, c.p.p., sostenendo che le spese sostenute dalla parte civile sono diverse dalle spese processuali "in senso stretto" escluse dall'art. 445, comma 1, e quindi dovevano essere liquidate a favore della parte civile

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Pescara abbia erroneamente applicato l'art. 445, comma 1, c.p.p., estendendone gli effetti anche alle spese di costituzione di parte civile, che invece non rientrano nelle "spese del procedimento" esonerate dall'imputato in caso di patteggiamento. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente al diniego della condanna alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile e gli atti sono stati rimessi al Tribunale di Pescara per nuovo esame su quel punto

Norme richiamate

  • art. 445, comma 1, cod. proc. pen.

    quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento

    La Corte interpreta questa norma come riferita esclusivamente alle "spese del procedimento" in senso stretto (quelle inerenti lo sviluppo del processo e a carico dell'Erario), non estendendola alle spese di costituzione di parte civile sostenute prima dell'accordo di patteggiamento

  • art. 444, cod. proc. pen.

    Norma regolante l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento). La Corte conferma che l'accordo sulle parti non esclude la necessità di decidere sulle domande della parte civile relative alle spese quando questa si è costituita prima dell'accordo

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    La preclusione alla impugnabilità della sentenza di patteggiamento prevista da tale disposizione non opera rispetto alle questioni relative alla costituzione della parte civile e alla liquidazione delle sue spese, che restano dunque ricorribili in Cassazione

  • art. 78 e art. 79, cod. proc. pen.

    Richiamate dal ricorrente come norme coinvolte nella controversia; la Corte considera ammissibile il ricorso rispetto alle questioni sulla costituzione e sulle spese della parte civile, senza però basare la decisione esclusivamente su un'interpretazione di questi articoli

  • art. 622, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla competenza per valore in grado d'appello: se la questione riguarda la determinazione del quantum delle spese, la Cassazione può rinviare al giudice civile competente per valore in grado d'appello; se la statuizione è del tutto omessa, il rinvio va al giudice penale a quo

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) e applicazione di pena non superiore a due anni, l'esonero previsto dall'art. 445, comma 1, riguarda solo le "spese del procedimento" in senso stretto (a carico dell'Erario) e non esclude automaticamente la rifusione delle spese di costituzione di parte civile sostenute prima dell'accordo
  • Se il giudice che applica la pena omette di decidere sulla richiesta di rifusione delle spese di costituzione della parte civile, tale omissione è impugnabile in Cassazione e può portare all'annullamento della sentenza, con rinvio al giudice penale a quo per nuovo esame
  • Quando l'annullamento riguarda solo il quantum delle spese già riconosciute, la Cassazione può rinviare al giudice civile competente per valore in grado d'appello per la determinazione della somma; se invece la statuizione è del tutto omessa, il rinvio è al giudice penale che ha pronunciato
  • La parte civile che intende ottenere la rifusione delle proprie spese deve costituirsi tempestivamente (prima dell'accordo) e formulare chiaramente la richiesta e le prove delle spese in udienza, poiché la mancata statuizione da parte del giudice può essere rimediata con ricorso in Cassazione
  • I giudici devono distinguere con chiarezza tra spese processuali "in senso stretto" (escluse dall'art. 445, comma 1) e le spese a favore della parte civile, valutando e motivando espressamente la loro decisione sulle richieste di liquidazione

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