Sentenza n. 239/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 398 del 09/09/2025, concernente assegnazione carta docenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 398 del 9 settembre 2025, relativa al riconoscimento della carta del docente per l'anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario del lavoro, notificata in forma esecutiva, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscere il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, oltre alle spese legali. Dedotto il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997, e documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione, la ricorrente ha lamentato il mancato pagamento del bonus e ha chiesto l'assegnazione di un termine per l'adempimento, nonché la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva. Il Ministero si è costituito chiedendo formalmente il rigetto. La difesa amministrativa richiamata nella sentenza si fondava sulla pubblicazione di avvisi ministeriali e dell'USR Umbria per la presentazione di nuove richieste tramite procedura telematica, nonché sui doveri di collaborazione, buona fede e correttezza del creditore.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava il pagamento di tutte le somme dovute in forza del giudicato civile. Ha ritenuto non applicabile la tesi secondo cui la docente avrebbe dovuto presentare una nuova domanda amministrativa tramite procedura telematica e attendere sine die la presa in carico della posizione: nessuna norma imponeva tali adempimenti come condizione per ottenere l'esecuzione della sentenza, né prevedeva la sospensione dei giudizi o dell'obbligo di pagamento. I doveri di correttezza e buona fede non possono esigere dal creditore un'ulteriore attesa priva di certezza sui tempi di adempimento. Il Ministero è stato quindi onerato di eseguire integralmente il giudicato entro sessanta giorni, mediante rilascio della carta docente, accredito delle somme e pagamento di ogni ulteriore importo dovuto. È stato nominato sin d'ora commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario da lui delegato, attivabile su richiesta della ricorrente in caso di inutile decorso del termine, con potere di adottare gli atti amministrativi e contabili necessari. Al commissario è stato riconosciuto un compenso di 500 euro, a carico del Ministero inottemperante. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio per 500 euro, oltre oneri e accessori, con trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Ragioneria generale dello Stato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Consente di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto il TAR ha utilizzato tale strumento per imporre al Ministero l'esecuzione della condanna al riconoscimento della carta del docente.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, destinato all'aggiornamento e alla formazione.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997
È richiamato quanto al termine da attendere prima di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.
d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022
Richiamato per la liquidazione delle spese processuali secondo i minimi tariffari applicabili a controversie esecutive analoghe.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato civile di condanna della pubblica amministrazione al pagamento della carta del docente, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente la decisione entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva.
- L'amministrazione non può subordinare l'esecuzione di un giudicato civile di condanna al riconoscimento della carta del docente alla presentazione di una nuova domanda amministrativa mediante procedura telematica, quando nessuna norma prevede tale adempimento come condizione per la soddisfazione del credito giudizialmente accertato.
- I doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza del creditore non impongono a quest'ultimo di attendere ulteriormente, senza certezza sui tempi, la definizione amministrativa della propria posizione dopo la formazione del giudicato.
- In caso di perdurante inottemperanza, il commissario ad acta può essere incaricato di adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari al rilascio della carta docente, all'accredito delle somme e al pagamento degli importi riconosciuti dal giudicato.
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