Sentenza n. 2273/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. k10/-OMISSIS-del 26 gennaio 2024, notificato in data 4 maggio 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierna ricorrente in data 8 novembre 2019, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, fondato su pregiudizi penali e amministrativi riferiti al figlio convivente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge n. 91/1992 e degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza di istruttoria e insufficienza della motivazione. Secondo la ricorrente, l’Amministrazione avrebbe richiamato in modo acritico e generico alcune notizie di reato, relative agli anni 2018 e 2021, riguardanti il figlio convivente, senza considerare adeguatamente la loro natura e i successivi esiti favorevoli dei procedimenti. Nel corso del giudizio ha depositato un decreto di archiviazione relativo all’addebito di spaccio, derubricato a consumo personale, e un successivo decreto di archiviazione per lesioni e minaccia, emesso nel 2025 per non aver commesso il fatto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha ritenuto legittimo il diniego. Il Collegio ha affermato che i pregiudizi riferiti al figlio convivente, riguardanti violenza privata, lesioni, minaccia, percosse, porto di armi od oggetti atti ad offendere e consumo di stupefacenti, potevano essere considerati quali indicatori dell’affidabilità e dell’integrazione del nucleo familiare dell’aspirante cittadina. La valutazione ministeriale è stata ritenuta complessiva e prognostica, non atomistica, e adeguatamente fondata sulla periodicità, reiterazione e natura delle condotte. Il principio di personalità della responsabilità penale non è stato ritenuto violato, poiché il diniego non imputava alla ricorrente i fatti del figlio, ma valutava le possibili conseguenze dell’acquisto della cittadinanza sul nucleo familiare e sulla comunità nazionale, anche in relazione all’estensione di benefici e status ai familiari. Il Tribunale ha ritenuto rilevante anche il consumo personale di stupefacenti, pur qualificato come illecito amministrativo e non come reato, poiché la depenalizzazione non equivale a legalizzazione e l’ordinamento continua a esprimere un disvalore per tale condotta. Gli esiti penali successivi non hanno imposto l’annullamento: l’archiviazione del 2025 era intervenuta dopo il decreto impugnato e, comunque, la valutazione amministrativa dei fatti è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale. Il periodo 2018-2021 rientrava nel decennio di osservazione rilevante per la domanda presentata nel 2019. La stabile occupazione, l’assenza di pericolosità sociale e l’integrazione della ricorrente sono state considerate condizioni ordinarie e necessarie, ma non sufficienti, per la naturalizzazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione, dopo almeno dieci anni di residenza legale, richiede una valutazione non solo quantitativa della durata del soggiorno, ma anche qualitativa della condotta tenuta nel periodo di osservazione e dell’adesione ai valori fondamentali della comunità nazionale.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è stato utilizzato dall’Amministrazione per comunicare gli elementi ostativi e consentire alla richiedente di presentare osservazioni.
artt. 1 e 3 l. 241/1990
Richiamati dalla ricorrente in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa e all’obbligo di motivazione; il giudice ha ritenuto adeguatamente esplicitate le ragioni del diniego.
art. 75 d.P.R. 309/1990
L’uso personale di stupefacenti, pur qualificato come illecito amministrativo, conserva rilievo negativo nell’ordinamento e può essere considerato, nell’ambito della valutazione prognostica sull’affidabilità, quale indicatore di possibile pericolosità o mancata integrazione.
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998
Richiamato per evidenziare l’impossibilità di espellere determinati familiari entro il secondo grado del cittadino italiano, quale effetto favorevole derivante dall’acquisto della cittadinanza.
art. 19, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998
Richiamato in relazione alla tutela della posizione di radicamento sul territorio spettante ai soggiornanti di lungo periodo UE.
art. 5 l. 91/1992
Richiamato per il diritto soggettivo del coniuge al riconoscimento dello status, salvo i fattori ostativi previsti dalla legge.
art. 6 l. 91/1992
Richiamato quanto ai fattori ostativi tassativamente previsti per il riconoscimento dello status al coniuge.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Richiamato per qualificare l’integrazione e l’assenza di pericolosità come condizioni ordinarie connesse al rilascio del permesso di soggiorno.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Richiamato per qualificare l’integrazione e l’assenza di pericolosità come condizioni ordinarie connesse al rinnovo del permesso di soggiorno.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, la valutazione della sussistenza dell’interesse pubblico e dell’affidabilità del richiedente ha natura ampiamente discrezionale e prognostica e deve considerare la condotta complessiva maturata nel periodo decennale di osservazione, non soltanto la durata della residenza legale.
- Gli elementi pregiudizievoli riferiti a un familiare convivente possono essere valutati dall’Amministrazione nel procedimento di naturalizzazione, quando siano idonei a incidere sul giudizio di affidabilità e integrazione del nucleo familiare e sulle conseguenze dell’attribuzione dello status civitatis; tale valutazione non costituisce imputazione al richiedente della responsabilità penale altrui.
- La valutazione amministrativa dell’affidabilità ai fini della cittadinanza è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale: le risultanze fattuali di una vicenda penale possono assumere rilievo amministrativo anche indipendentemente dall’esito del procedimento penale, purché siano considerate nell’ambito di una motivazione complessiva e prognostica.
- Anche l’uso personale di stupefacenti, pur costituendo illecito amministrativo e non reato, può essere valutato negativamente nel procedimento di naturalizzazione, poiché la depenalizzazione non equivale a legalizzazione e l’ordinamento continua ad attribuire alla condotta un disvalore rilevante per la sicurezza e l’affidabilità sociale.
- La stabile occupazione, la regolare permanenza e l’integrazione sociale ed economica dello straniero costituiscono condizioni necessarie e ordinarie per la residenza legale, ma non sono di per sé sufficienti a fondare la concessione della cittadinanza, che richiede anche l’assenza di dubbi sull’adesione ai valori fondamentali della comunità nazionale.
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