Cassazione Penale, Ordinanza n. 33784/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di minaccia. Con il primo motivo ha denunciato un vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato ai sensi dell'art. 612 c.p.; la Corte ha rilevato che le doglianze riproducevano in modo pedissequo quelle già formulate in appello e puntualmente disattese, senza sviluppare una critica specifica alla decisione impugnata. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. La censura è stata ritenuta aspecifica perché non si confrontava con una autonoma ragione posta dalla Corte territoriale a fondamento del diniego, costituita dalla presenza nel curriculum delinquenziale dell'imputato di precedenti reiterati e specifici, ossia di almeno due condanne per reati della stessa indole, ritenuti ostativi all'accesso al proscioglimento per particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto apparente e non specifico, perché meramente reiterativo delle censure già esaminate e respinte in appello. Il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico per mancata correlazione con la seconda ratio decidendi della sentenza impugnata, relativa ai precedenti reiterati e specifici dell'imputato. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 612 c.p.
La disposizione individua il reato di minaccia, la cui qualificazione giuridica era stata contestata dal ricorrente; la Corte non ha esaminato nel merito la censura, dichiarandola inammissibile per aspecificità e reiterazione.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata riconosciuta, anche in ragione della presenza di precedenti reiterati e specifici; il motivo di ricorso è stato dichiarato aspecifico perché non si confrontava con tale autonoma ragione decisoria.
art. 616 c.p.p.
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare pedissequamente le argomentazioni già dedotte in appello e puntualmente disattese, senza formulare una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata.
- I motivi di ricorso per cassazione devono correlarsi alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; la mancata confutazione anche di una autonoma ratio decidendi rende il motivo aspecifico e determina l'inammissibilità del ricorso.
- Ai fini del diniego della particolare tenuità del fatto, la presenza di precedenti reiterati e specifici, intesi come almeno due condanne per reati della stessa indole, può costituire una ragione ostativa all'accesso alla causa di non punibilità, se valorizzata dalla decisione impugnata.
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