Sentenza del 14/10/2016 n. 20795 - Corte di Cassazione
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - Ricorso per cassazione - Fascicolo di ufficio della fase di merito - Richiesta di trasmissione - Mancata trasmissione da parte della segreteria della commissione tributaria regionale - Conseguenze - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva accolto l'appello dell'Agenzia e confermato un avviso di liquidazione relativo a imposte di registro, trascrizione, catastale e INVIM. In particolare, deduceva la nullità della notifica dell'appello, eseguita mediante deposito presso la segreteria della Commissione dopo un tentativo infruttuoso presso il domicilio eletto del difensore, senza che il notificante avesse svolto le necessarie ricerche del nuovo indirizzo professionale. La Corte ha inoltre affrontato la mancata trasmissione del fascicolo d'ufficio, erroneamente distrutto per scarto d'archivio, ritenendo che tale perdita non potesse danneggiare probatoriamente il contribuente, anche perché imputabile alla struttura amministrativa dipendente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto provata l'elezione di domicilio presso il difensore, anche perché la circostanza non era stata specificamente contestata dall'Agenzia. Ha stabilito che, quando il domicilio eletto presso lo studio del procuratore risulta trasferito, il notificante deve ricercare il nuovo indirizzo tramite l'albo professionale e, se la notifica non riesce, riattivare il procedimento notificatorio chiedendo al giudice ad quem la fissazione di un termine perentorio. Il semplice deposito dell'appello presso la segreteria della Commissione, senza tali verifiche e senza riattivazione della procedura, è stato considerato irrituale e nullo. La sentenza regionale è stata cassata senza rinvio e l'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato dichiarato inammissibile. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2
Nel processo tributario si applicano le norme del decreto sul contenzioso tributario e, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17
Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio.
L'elezione di domicilio effettuata dalla parte conserva efficacia nei successivi gradi, salvo revoca o variazione comunicata. Il deposito presso la segreteria è legittimo solo quando manchino domicilio o residenza validi, oppure quando siano assolutamente incerti, e non può essere utilizzato senza le necessarie ricerche del nuovo domicilio del difensore.
Codice di procedura civile, art. 330
Quando la notifica dell'impugnazione presso il domicilio conosciuto non va a buon fine per il trasferimento del destinatario, il notificante deve individuare il nuovo domicilio, anche tramite l'albo professionale, e procedere nuovamente alla notificazione.
Codice di procedura civile, artt. 156 e 160
Le irregolarità della notificazione possono determinarne la nullità quando non sono rispettati i requisiti essenziali o quando l'atto non raggiunge validamente il suo scopo.
Codice di procedura civile, art. 384
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito dopo avere cassato la sentenza impugnata.
Cass., Sez. Unite, sentenza n. 3818 del 18 febbraio 2009
In caso di notifica negativa presso il procuratore o domiciliatario per cause non imputabili al notificante, il procedimento può essere riattivato davanti al giudice ad quem, anche dopo la scadenza del termine, mediante richiesta di un termine perentorio per completare o rinnovare la notificazione.
Massime di principio
- La perdita o mancata trasmissione di un fascicolo d'ufficio per errore della segreteria giudiziaria non può essere posta a carico della parte che ne abbia tempestivamente richiesto l'acquisizione; le conseguenze probatorie ricadono sull'amministrazione o sulla struttura cui la perdita è imputabile.
- Quando il domicilio è eletto presso lo studio del difensore, il trasferimento dello studio non consente automaticamente di notificare l'atto presso la segreteria della Commissione: il notificante deve prima verificare il nuovo indirizzo professionale.
- Il deposito dell'atto presso la segreteria è legittimo solo dopo ricerche effettive e documentabili del domicilio o della sede del destinatario, quando tali ricerche risultino infruttuose.
- Se una notifica non si perfeziona per una causa non imputabile al notificante, occorre riattivare il procedimento notificatorio davanti al giudice competente, chiedendo la fissazione di un termine perentorio; il semplice deposito dell'atto non è sufficiente.
- Una notifica irregolare dell'atto di appello può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione e il passaggio in giudicato della decisione di primo grado, se il vizio non viene validamente sanato.
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