Cassazione Penale, Sentenza n. 19672/2022 del 19/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 18/11/2021 che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP del 16/09/2021 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per reati connessi agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduceva la nullità dell'ordinanza per assenza di motivazione specifica circa la sua condotta partecipativa, lamentando che non erano stati indicati gli elementi di fatto che giustificassero i gravi indizi di reato richiesti dall'art. 273 c.p.p.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia: il difensore ha depositato in cancelleria atto rituale di rinuncia ai sensi dell'art. 589 comma 2 c.p.p., atto che estingue il gravame. Conseguentemente la Corte ha dichiarato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 lett. d) c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha applicato la sanzione pecuniaria di € 500,00 a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma I-ter, disp.att. c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, artt. 73 e 74
Norme incriminatrici che descrivono i reati per i quali era stata disposta la custodia cautelare; usate per individuare la fattispecie di reato oggetto delle misure cautelari
art. 273 c.p.p.
Criterio dei 'gravi indizi' per la misura cautelare: il provvedimento cautelare deve indicare gli elementi di fatto che consentono di ritenere l'esistenza di gravi indizi di responsabilità; la censura difensiva riguardava la mancata esplicitazione di tali elementi rispetto al ruolo partecipativo dell'indagato
art. 589 comma 2 c.p.p.
Prevede la possibilità di rinuncia all'impugnazione; la Corte ha ritenuto che la rinuncia rituale depositata dal difensore abbia efficacia estintiva del gravame
art. 591 lett. d) c.p.p.
Disciplina i casi di inammissibilità del ricorso per cassazione; applicata dalla Corte in conseguenza della rinuncia all'impugnazione
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna al pagamento delle spese e la sanzione pecuniaria in caso di pronuncia di inammissibilità; la Corte ha applicato la sanzione senza distinzione tra le cause di inammissibilità
art. 23 comma 8 d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020
Autorizza decisioni in camera di consiglio senza la presenza delle parti in determinati casi; la Corte ha proceduto in camera di consiglio in base a tale disposizione
art. 94 comma I-ter disp.att. c.p.p.
Norma procedurale di cancelleria per gli adempimenti successivi alla decisione, richiamata nella pronuncia per gli adempimenti conseguenti alla sentenza
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione sulla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere colpevole la parte e ha comunque applicato la sanzione equitativamente
Massime di principio
- La rinuncia rituale all'impugnazione (art. 589 c.p.p.) è un atto negoziale processuale che estingue il gravame e determina l'inammissibilità del ricorso senza esame del merito.
- Se il ricorrente rinuncia all'impugnazione, la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile e condannare il rinunciante alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che emergano elementi che dimostrino colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- La censura per difetto di motivazione nelle ordinanze cautelari riguarda l'obbligo del giudice di indicare i fatti e gli elementi che giustificano i gravi indizi (art. 273 c.p.p.); i richiami generici a pagine precedenti non sono sufficienti se non consentono di decifrare i fatti che costituiscono la base dei gravi indizi.
- Quando la difesa segnala un vulnus motivazionale relativo al ruolo partecipativo dell'indagato, il giudice del riesame deve esplicitare in modo comprensibile gli elementi fattuali che collegano l'imputato all'associazione o al fatto contestato, altrimenti la decisione può risultare affetta da vizio motivazionale.
- Le decisioni in camera di consiglio senza la presenza delle parti sono possibili nei casi previsti dalla normativa emergenziale e ordinamentale (es. art. 23 d.l. 137/2020 conv. l.176/2020), ma non incidono sui diritti fondamentali delle parti rispetto alle garanzie procedurali sostanziali.
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