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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19672/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 18/11/2021 che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP del 16/09/2021 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per reati connessi agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduceva la nullità dell'ordinanza per assenza di motivazione specifica circa la sua condotta partecipativa, lamentando che non erano stati indicati gli elementi di fatto che giustificassero i gravi indizi di reato richiesti dall'art. 273 c.p.p.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia: il difensore ha depositato in cancelleria atto rituale di rinuncia ai sensi dell'art. 589 comma 2 c.p.p., atto che estingue il gravame. Conseguentemente la Corte ha dichiarato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 lett. d) c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha applicato la sanzione pecuniaria di € 500,00 a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma I-ter, disp.att. c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, artt. 73 e 74

    Norme incriminatrici che descrivono i reati per i quali era stata disposta la custodia cautelare; usate per individuare la fattispecie di reato oggetto delle misure cautelari

  • art. 273 c.p.p.

    Criterio dei 'gravi indizi' per la misura cautelare: il provvedimento cautelare deve indicare gli elementi di fatto che consentono di ritenere l'esistenza di gravi indizi di responsabilità; la censura difensiva riguardava la mancata esplicitazione di tali elementi rispetto al ruolo partecipativo dell'indagato

  • art. 589 comma 2 c.p.p.

    Prevede la possibilità di rinuncia all'impugnazione; la Corte ha ritenuto che la rinuncia rituale depositata dal difensore abbia efficacia estintiva del gravame

  • art. 591 lett. d) c.p.p.

    Disciplina i casi di inammissibilità del ricorso per cassazione; applicata dalla Corte in conseguenza della rinuncia all'impugnazione

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna al pagamento delle spese e la sanzione pecuniaria in caso di pronuncia di inammissibilità; la Corte ha applicato la sanzione senza distinzione tra le cause di inammissibilità

  • art. 23 comma 8 d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020

    Autorizza decisioni in camera di consiglio senza la presenza delle parti in determinati casi; la Corte ha proceduto in camera di consiglio in base a tale disposizione

  • art. 94 comma I-ter disp.att. c.p.p.

    Norma procedurale di cancelleria per gli adempimenti successivi alla decisione, richiamata nella pronuncia per gli adempimenti conseguenti alla sentenza

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla valutazione sulla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere colpevole la parte e ha comunque applicato la sanzione equitativamente

Massime di principio

  • La rinuncia rituale all'impugnazione (art. 589 c.p.p.) è un atto negoziale processuale che estingue il gravame e determina l'inammissibilità del ricorso senza esame del merito.
  • Se il ricorrente rinuncia all'impugnazione, la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile e condannare il rinunciante alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che emergano elementi che dimostrino colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • La censura per difetto di motivazione nelle ordinanze cautelari riguarda l'obbligo del giudice di indicare i fatti e gli elementi che giustificano i gravi indizi (art. 273 c.p.p.); i richiami generici a pagine precedenti non sono sufficienti se non consentono di decifrare i fatti che costituiscono la base dei gravi indizi.
  • Quando la difesa segnala un vulnus motivazionale relativo al ruolo partecipativo dell'indagato, il giudice del riesame deve esplicitare in modo comprensibile gli elementi fattuali che collegano l'imputato all'associazione o al fatto contestato, altrimenti la decisione può risultare affetta da vizio motivazionale.
  • Le decisioni in camera di consiglio senza la presenza delle parti sono possibili nei casi previsti dalla normativa emergenziale e ordinamentale (es. art. 23 d.l. 137/2020 conv. l.176/2020), ma non incidono sui diritti fondamentali delle parti rispetto alle garanzie procedurali sostanziali.

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