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Sentenza

Sentenza n. 1642/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del rigetto dell'istanza di rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo avanzata dal Sig. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202201519

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell'istanza di rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 103, commi 4 e 6, d.l. 34/2020, nonché eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto assoluto di istruttoria e difetto di motivazione. In particolare, ha censurato il rigetto dell'istanza senza valutazione della possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno di durata più breve, sostenendo di avere presentato la domanda quando disponeva dei requisiti per il titolo di lungo periodo e di averli successivamente perduti a causa della cessazione del rapporto di lavoro e della conseguente mancanza del requisito reddituale. Ha richiamato l'art. 9, comma 8, d.lgs. 286/1998, relativo alla riacquisizione del permesso UE dopo la revoca. Nel giudizio, la difesa erariale ha rappresentato che al ricorrente era stato rilasciato, il 18 novembre 2024, un permesso per motivi di assistenza minori, scaduto il 12 settembre 2025, senza che risultassero successive domande di rinnovo. È inoltre emerso che il rapporto di lavoro era cessato il 28 febbraio 2017, che il ricorrente non aveva dichiarato redditi per alcun anno d'imposta e che non era contestato il venir meno della situazione reddituale rilevante.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha chiarito che il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo presuppone, ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2-bis, d.lgs. 286/1998, il possesso da almeno cinque anni di un permesso valido, la disponibilità di un reddito almeno pari all'assegno sociale, un alloggio idoneo e il superamento del test di lingua italiana. Il titolo è a tempo indeterminato e la perdita del reddito o dell'idoneità dell'alloggio non costituisce causa di revoca del permesso già rilasciato; tale disciplina, tuttavia, non consente il rilascio del titolo in assenza dei requisiti al momento della decisione sulla domanda. Nel caso concreto, la cessazione del rapporto di lavoro e l'assenza di redditi dichiarati escludevano il requisito reddituale. È stata inoltre ritenuta non fondata la doglianza relativa alla mancata valutazione di un titolo di soggiorno alternativo, poiché al ricorrente era stato comunque rilasciato un permesso per motivi di assistenza minori, con conseguente esclusione dell'asserita mancanza di tutela sussidiaria. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, commi 1 e 2-bis, d.lgs. 286/1998

    possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità; disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale; alloggio idoneo; superamento del test di conoscenza della lingua italiana

    Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo può essere rilasciato soltanto in presenza dei requisiti previsti dalla norma, tra cui la disponibilità di un reddito non inferiore all'assegno sociale.

  • art. 9, comma 2, d.lgs. 286/1998

    Il permesso è a tempo indeterminato

    La natura a tempo indeterminato del titolo riguarda il permesso già rilasciato; non elimina la necessità che i requisiti siano posseduti per il suo rilascio.

  • art. 9, comma 8, d.lgs. 286/1998

    La disposizione, richiamata dal ricorrente, disciplina la riacquisizione del titolo dopo la revoca e non è stata ritenuta applicabile, nel caso concreto, per superare l'assenza del requisito reddituale necessario al rilascio originario.

  • art. 103, commi 4 e 6, d.l. 34/2020

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione e falsa applicazione, ma il motivo è stato respinto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo può essere rilasciato solo quando il richiedente dimostri, tra gli altri requisiti, la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale; la cessazione del rapporto di lavoro e l'assenza di redditi dichiarati impediscono il rilascio del titolo.
  • La previsione secondo cui il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato e la perdita del reddito o dell'alloggio non ne determina la revoca opera con riferimento al titolo già rilasciato e non consente di ottenere il titolo in assenza dei requisiti necessari al momento della decisione sull'istanza.
  • La mancata valutazione del rilascio di un diverso titolo di soggiorno non determina l'illegittimità del rigetto della domanda di permesso UE quando risulti che allo straniero sia stato comunque rilasciato un altro permesso idoneo ad assicurare una tutela sussidiaria.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

Testo integrale

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