Sentenza del 13/09/2017 n. 21229 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'anno 2002 relativo a due immobili classificati catastalmente in categoria D/7, utilizzati come spogliatoio del personale e come posto di custodia, manutenzione e sorveglianza di un passaggio a livello. FSE sosteneva di non essere proprietaria degli immobili, ma di averli ricevuti in semplice uso o comodato dalla Regione Puglia nell'ambito dell'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale; pertanto, non sarebbe stata soggetto passivo ICI. In subordine, sosteneva che gli immobili fossero strumentali al servizio pubblico e potessero beneficiare dell'esenzione prevista per alcune categorie catastali. La società denunciava inoltre l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza regionale, che aveva ritenuto sufficiente il fatto che FSE percepisse i frutti dell'attività svolta e sostenesse gli oneri relativi ai beni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia e rinviato la causa alla medesima CTR, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. La Corte ha chiarito che, ai fini ICI, il soggetto passivo è normalmente il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile, non il semplice detentore o comodatario. Ha inoltre escluso, allo stato degli atti, l'esenzione catastale, poiché gli immobili erano classificati in categoria D/7 e non nelle categorie E/1-E/9, e la loro destinazione concreta non era quella di stazioni. Tuttavia, la CTR non aveva accertato adeguatamente se il rapporto tra FSE e Regione Puglia fosse un comodato o altro rapporto personale, oppure attribuisse a FSE un diritto reale di godimento. Il giudice del rinvio dovrà quindi esaminare i contratti e la normativa applicabile per stabilire la reale natura della disponibilità degli immobili e, conseguentemente, la sussistenza dell'obbligo ICI.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1
presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati
Il presupposto dell'ICI è il possesso dell'immobile; tale possesso deve essere interpretato, in collegamento con l'art. 3, come titolarità del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, e non come mera disponibilità materiale del bene.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, comma 2
il proprietario di immobile ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie
Sono soggetti passivi ICI il proprietario e il titolare di un diritto reale sull'immobile. Il semplice comodatario o titolare di un diritto personale di godimento, salvo specifiche eccezioni normative, non è soggetto passivo.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7
esenzioni con riferimento ai fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9
L'esenzione dipende dall'oggettiva classificazione catastale dell'immobile e dalle caratteristiche previste dalla norma. Un fabbricato classificato D/7 non può beneficiare dell'esenzione prevista per le categorie E/1-E/9, anche se funzionale a un servizio pubblico.
L. 22 dicembre 1985, n. 887
È richiamata in relazione alla gestione commissariale governativa delle Ferrovie del Sud Est, nell'ambito dell'evoluzione del titolo in base al quale la società gestiva il servizio di trasporto pubblico.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare l'errata applicazione e violazione delle norme sull'ICI, in particolare riguardo all'individuazione del soggetto passivo.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per censurare l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza regionale sulla natura del rapporto tra FSE, Regione e immobili.
Massime di principio
- Ai fini delle imposte immobiliari, la mera disponibilità materiale di un immobile non basta normalmente a individuare il soggetto passivo: occorre verificare la proprietà o la titolarità di uno specifico diritto reale di godimento.
- Il comodatario, il locatario o altro detentore in base a un diritto personale, in linea generale, non è soggetto passivo dell'imposta immobiliare, salvo che una norma speciale disponga diversamente.
- La qualificazione del rapporto non dipende soltanto dalle parole utilizzate nel contratto, ma dal contenuto effettivo dei diritti attribuiti, dalla durata, dai poteri esercitati e dalla possibilità di trasferire o conservare il godimento del bene.
- La destinazione a un servizio pubblico non determina automaticamente l'esenzione fiscale: devono ricorrere puntualmente i requisiti previsti dalla legge, compresa, quando richiesta, la classificazione catastale agevolata.
- Per contestare l'imposizione fondata sulla classificazione catastale, il contribuente deve verificare se il classamento sia corretto e, se necessario, impugnare tempestivamente l'atto di classamento.
- In caso di motivazione insufficiente sul titolo giuridico di detenzione dell'immobile, la decisione può essere cassata con rinvio affinché il giudice di merito esamini direttamente contratti, atti di trasferimento e normativa applicabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 set 2017Sentenza del 13/09/2017 n. 215 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 13 set 2017Sentenza del 13/09/2017 n. 236 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 13 set 2017Sentenza del 13/09/2017 n. 309 - Comm. Trib. Prov. Imperia
- Sentenza · 13 set 2017Sentenza del 13/09/2017 n. 880 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 13 set 2017Sentenza del 13/09/2017 n. 881 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 13 set 2017Sentenza del 13/09/2017 n. 883 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →