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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23/2024 del 02/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione accessoria della sospensione della patente e l'ha rideterminata nel minimo edittale raddoppiato: uno anno raddoppiato a due anni, poiché dal capo di imputazione risultava che il veicolo era intestato a terzi.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di patteggiamento resa dal Tribunale di Brescia del 20/06/2023 in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, secondo comma, lett. c) e comma 2-sexies Codice della Strada). Il Procuratore Generale censurava che la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida era stata fissata in misura inferiore al minimo legale (sei mesi invece dell'anno minimo previsto) e che non era stato disposto il raddoppio della durata della sospensione nonostante il veicolo fosse intestato a terzi.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada

    secondo comma, lettera c) e comma 2-sexies

    La norma prevede, per la fattispecie contestata, la sospensione della patente di guida con un minimo di un anno; il comma 2-sexies dispone il raddoppio della durata della sospensione se il veicolo è intestato a persona diversa dal conducente. Pertanto la sanzione applicata (sei mesi) è inferiore al minimo previsto e doveva essere raddoppiata a due anni.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento il giudice deve rispettare i limiti edittali e i minimi previsti dalla legge per le sanzioni accessorie; l'accoglimento del patteggiamento non autorizza l'irrogazione di pene inferiori ai minimi normativi.
  • Se la legge prevede aggravamenti o raddoppi (es. quando il veicolo è intestato a terzi), tali disposizioni devono essere applicate anche nella definizione del patteggiamento; l'omissione può essere censurata dal pubblico ministero e corretta in sede di impugnazione.
  • Quando il giudice di merito ha fissato la misura della sanzione accessoria al minimo edittale, la Corte può annullare senza rinvio la parte relativa alla durata e procedere alla rideterminazione nella misura minima prevista dalla legge (compreso il raddoppio), evitando il rinvio quando la rettifica non richiede nuovo accertamento di fatto.
  • In casi simili è opportuno verificare la titolarità del veicolo (intestazione) sin dalla fase di primo giudizio, perché incide automaticamente sulla misura della sanzione accessoria.
  • Il pubblico ministero può impugnare sentenze di patteggiamento quando ritiene che la pena irrogata sia manifestamente difforme dalla legge; l'impugnazione può avere successo se mostra la violazione dei limiti minimi o l'omissione di prescritti raddoppi/aggravamenti.

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