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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10878/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per il delitto di truffa. Il difensore ha dedotto: 1) violazione del diritto di difesa per mancata tempestiva trasmissione della requisitoria del Pubblico Ministero in grado di appello (art. 178 e ss. c.p.p.), con e-mail pervenuta otto giorni prima dell'udienza priva delle conclusioni; 2) vizio di motivazione e violazione di legge (art. 640 c.p.) in relazione alla mancanza di prova del contributo personale del ricorrente e dell'elemento soggettivo, atteso che i contatti con la persona offesa sarebbero avvenuti tramite terzi; 3) vizio di motivazione e violazione di legge (art. 640 c.p.) sulla liceità del negozio contrattuale e sulla non prova della fittizietà degli istituti (Istituto Italiano Marchi, banca erogatrice).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il primo motivo relativo alla violazione del diritto di difesa per mancata instaurazione del contraddittorio e alla mancata tempestiva comunicazione della requisitoria. Tale doglianza, considerata assorbente e non esaminata dalla Corte d'appello, è stata esaminata in sede di legittimità. Poiché il termine di prescrizione del reato era irrimediabilmente spirato il 20/12/2024 e non risultavano sospensioni, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. Decisione resa il 25 febbraio 2025.

Norme richiamate

  • artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Richiamate in relazione al procedimento svolto con contraddittorio scritto e senza presenza delle parti: consentono che il processo di impugnazione si celebri per iscritto se non è stata chiesta la trattazione orale nei termini.

  • art. 178 e ss. cod. proc. pen.

    Riferimento collegato alla trasmissione della requisitoria del pubblico ministero: la mancata o non tempestiva comunicazione delle conclusioni del P.G. può integrare una violazione del diritto di difesa e costituire motivo di impugnazione ammissibile.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al delitto di truffa: il ricorso contestava la prova dell'elemento soggettivo e della partecipazione del ricorrente, ma la Corte ha risolto la controversia con riferimento alla questione processuale della mancata instaurazione del contraddittorio.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiamato per precisare che l'inammissibilità del ricorso per mancanza dei requisiti formali o per manifesta infondatezza impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione; in assenza di tali cause, il giudice di legittimità può invece esaminare le censure e anche rilevare cause di non punibilità.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza il giudice a dichiarare di ufficio la non punibilità (es. estinzione per prescrizione) qualora la questione emerga in sede di impugnazione valida; la Corte ha applicato tale potere dichiarando estinto il reato per prescrizione.

  • Sez. U, n. 21 del 11/11/1994 e Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 (giurisprudenza)

    Precedenti richiamati per ribadire che solo l'inammissibilità formale o la manifesta infondatezza del ricorso impediscono al giudice di legittimità di costituire un valido rapporto di impugnazione e quindi di rilevare cause di non punibilità.

Massime di principio

  • La mancata o non tempestiva trasmissione della requisitoria del P.M. in grado di appello può integrare una violazione del diritto di difesa: se la doglianza è tempestivamente eccepita e ammissibile, la Corte di Cassazione può esaminarla anche se concerne la fase d'appello.
  • Quando una questione processuale assorbente (es. violazione del contraddittorio) viene ritenuta fondata in sede di legittimità, il giudice può pronunciarsi sulla estinzione del reato per prescrizione anche senza esaminare i motivi di merito.
  • L'annullamento senza rinvio è possibile quando il reato risulti estinto per prescrizione e non sussistono cause che impongano la rinnovazione del giudizio; verificare sempre la data di estinzione e le eventuali sospensioni della prescrizione.
  • Gli attacchi sulla prova dell'elemento soggettivo e sulla partecipazione dell'imputato vanno comunque prodotti e documentati: tuttavia, una violazione processuale grave può rendere irrilevanti le questioni di merito se determina l'estinzione del reato.
  • È fondamentale eccepire tempestivamente, per iscritto, ogni violazione del diritto di difesa e conservare evidenze (ricevute, e-mail, comunicazioni) della mancata o tardiva trasmissione di atti; ciò aumenta la probabilità che la questione venga valorizzata in sede di legittimità.
  • La validità dell'impugnazione (rispetto ai requisiti formali e alla non manifesta infondatezza) è condizione per consentire alla Cassazione di rilevare e dichiarare cause di non punibilità; pertanto curare la forma dell'atto di ricorso è essenziale.

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