Cassazione Penale, Sentenza n. 1857/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso mirava a censurare l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato la richiesta di indennizzo per ingiusta detenzione. La censura principale dedotta dalla difesa era il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento al ritenuto comportamento "ostativo" dell'istante: si sosteneva che non sussistevano elementi per ritenere che KOLAJ fosse consapevole della pericolosità delle persone che frequentava, essendosi configurato un unico incontro e la sua partecipazione limitata alla sponsorizzazione per l'attività di pugile. In sostanza, si contestava che la Corte d'appello avesse travisato i principi della giurisprudenza in materia di "frequentazioni ambigue" e comportamento ostativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto assorbente e preliminare il rilievo che l'istante non sia stato prosciolto da tutte le imputazioni a fondamento del provvedimento restrittivo: quando il titolo cautelare si regge su più contestazioni, il proscioglimento non di merito anche da una sola di queste, se autonomamente idonea a giustificare la compressione della libertà, impedisce il sorgere del diritto all'indennizzo, salvo le eccezioni previste dalla giurisprudenza (detenzione superiore alla pena astratta o concreta, o accertamento dell'ingiustizia formale in astratto). La difesa non ha allegato né dimostrato tali eccezioni. La Cassazione ha inoltre ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente valutato, alla luce degli elementi accertati nella sentenza assolutoria, la circostanza della frequentazione e la partecipazione ad un appuntamento d'affari come indizio di comportamento ostativo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata disposta la rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente.
Norme richiamate
art. 513-bis, cod. pen.
Articolo citato tra le ipotesi contestate nel procedimento di merito; non è stato oggetto di interpretazione normativa specifica nella motivazione della Cassazione, ma figura tra le accuse iniziali che hanno formato parte del titolo cautelare.
art. 129, cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte del merito nella motivazione del rigetto (assenza di ragioni per pronunciare in base a tale articolo); la Cassazione ha confermato che, escludendosi il reato associativo e non essendo provate le eccezioni, non ricorrono i presupposti per la pronuncia di riparazione ai sensi di disciplina pertinente.
Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (Sez. U. e sez.4 - plurime pronunce)
Sez. U. n. 4187/2008 Pellegrino; Sez. 4 n. 5621/2013 Colucci; Sez. 3 n. 2451/2014; e altre pronunce citate nell'ordinanza
Principio interpretativo applicato: quando il provvedimento restrittivo si fonda su più contestazioni, il proscioglimento non di merito da anche una sola delle contestazioni autonomamente idonee a giustificare la misura elimina il diritto all'indennizzo, salvo ricorrano eccezioni (detenzione superiore alla pena astrattamente irrogabile o altro accertamento di ingiustizia formale). Inoltre la giurisprudenza ammette che valutazioni sul "comportamento ostativo" possano basarsi sulle frequentazioni e sulla contiguità emerse nel giudizio di merito, e che il giudizio di riparazione sia sostanzialmente autonomo ma utilizzabile degli accertamenti di fatto consolidati nel processo di cognizione.
Massime di principio
- Se il provvedimento restrittivo della libertà si fonda su più imputazioni, il diritto al risarcimento per ingiusta detenzione non sorge se il detenuto non è prosciolto nel merito da tutte le contestazioni che giustificavano la misura; il proscioglimento non di merito da anche una sola di tali contestazioni autonomamente idonee impedisce il riconoscimento dell'indennizzo.
- Esistono eccezioni: il diritto può comunque sorgere per la parte di detenzione eccedente la durata della pena astratta o concreta, oppure se risulti accertata in astratto l'ingiustizia formale della privazione della libertà; spetta al ricorrente allegare e provare tali situazioni.
- Il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al giudizio di merito, ma può legittimamente utilizzare gli elementi di fatto accertati nella sentenza assolutoria per verificare l'esistenza di un "comportamento ostativo" (es. frequentazioni ambigue, contiguità o cooperazione accidentale).
- La semplice partecipazione occasionale a un incontro con soggetti poi ritenuti pericolosi può essere valutata, a seconda del contesto e degli elementi probatori, come indice di comportamento ostativo; tuttavia la difesa deve contestare specificamente tali valutazioni e, se possibile, dimostrare l'assenza di consapevolezza o altri elementi esonerativi.
- Nelle impugnazioni per riparazione è cruciale proporre contestazioni precise e, se si invoca l'eccezione della durata eccedente, fornire i calcoli e le allegazioni necessari perché il giudice le valuti.
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