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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1857/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso mirava a censurare l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato la richiesta di indennizzo per ingiusta detenzione. La censura principale dedotta dalla difesa era il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento al ritenuto comportamento "ostativo" dell'istante: si sosteneva che non sussistevano elementi per ritenere che KOLAJ fosse consapevole della pericolosità delle persone che frequentava, essendosi configurato un unico incontro e la sua partecipazione limitata alla sponsorizzazione per l'attività di pugile. In sostanza, si contestava che la Corte d'appello avesse travisato i principi della giurisprudenza in materia di "frequentazioni ambigue" e comportamento ostativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto assorbente e preliminare il rilievo che l'istante non sia stato prosciolto da tutte le imputazioni a fondamento del provvedimento restrittivo: quando il titolo cautelare si regge su più contestazioni, il proscioglimento non di merito anche da una sola di queste, se autonomamente idonea a giustificare la compressione della libertà, impedisce il sorgere del diritto all'indennizzo, salvo le eccezioni previste dalla giurisprudenza (detenzione superiore alla pena astratta o concreta, o accertamento dell'ingiustizia formale in astratto). La difesa non ha allegato né dimostrato tali eccezioni. La Cassazione ha inoltre ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente valutato, alla luce degli elementi accertati nella sentenza assolutoria, la circostanza della frequentazione e la partecipazione ad un appuntamento d'affari come indizio di comportamento ostativo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata disposta la rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 513-bis, cod. pen.

    Articolo citato tra le ipotesi contestate nel procedimento di merito; non è stato oggetto di interpretazione normativa specifica nella motivazione della Cassazione, ma figura tra le accuse iniziali che hanno formato parte del titolo cautelare.

  • art. 129, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte del merito nella motivazione del rigetto (assenza di ragioni per pronunciare in base a tale articolo); la Cassazione ha confermato che, escludendosi il reato associativo e non essendo provate le eccezioni, non ricorrono i presupposti per la pronuncia di riparazione ai sensi di disciplina pertinente.

  • Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (Sez. U. e sez.4 - plurime pronunce)

    Sez. U. n. 4187/2008 Pellegrino; Sez. 4 n. 5621/2013 Colucci; Sez. 3 n. 2451/2014; e altre pronunce citate nell'ordinanza

    Principio interpretativo applicato: quando il provvedimento restrittivo si fonda su più contestazioni, il proscioglimento non di merito da anche una sola delle contestazioni autonomamente idonee a giustificare la misura elimina il diritto all'indennizzo, salvo ricorrano eccezioni (detenzione superiore alla pena astrattamente irrogabile o altro accertamento di ingiustizia formale). Inoltre la giurisprudenza ammette che valutazioni sul "comportamento ostativo" possano basarsi sulle frequentazioni e sulla contiguità emerse nel giudizio di merito, e che il giudizio di riparazione sia sostanzialmente autonomo ma utilizzabile degli accertamenti di fatto consolidati nel processo di cognizione.

Massime di principio

  • Se il provvedimento restrittivo della libertà si fonda su più imputazioni, il diritto al risarcimento per ingiusta detenzione non sorge se il detenuto non è prosciolto nel merito da tutte le contestazioni che giustificavano la misura; il proscioglimento non di merito da anche una sola di tali contestazioni autonomamente idonee impedisce il riconoscimento dell'indennizzo.
  • Esistono eccezioni: il diritto può comunque sorgere per la parte di detenzione eccedente la durata della pena astratta o concreta, oppure se risulti accertata in astratto l'ingiustizia formale della privazione della libertà; spetta al ricorrente allegare e provare tali situazioni.
  • Il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al giudizio di merito, ma può legittimamente utilizzare gli elementi di fatto accertati nella sentenza assolutoria per verificare l'esistenza di un "comportamento ostativo" (es. frequentazioni ambigue, contiguità o cooperazione accidentale).
  • La semplice partecipazione occasionale a un incontro con soggetti poi ritenuti pericolosi può essere valutata, a seconda del contesto e degli elementi probatori, come indice di comportamento ostativo; tuttavia la difesa deve contestare specificamente tali valutazioni e, se possibile, dimostrare l'assenza di consapevolezza o altri elementi esonerativi.
  • Nelle impugnazioni per riparazione è cruciale proporre contestazioni precise e, se si invoca l'eccezione della durata eccedente, fornire i calcoli e le allegazioni necessari perché il giudice le valuti.

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