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Sentenza

Sentenza del 26/05/2015 n. 4790 - Comm. Trib. Prov. Milano

REGISTRAZIONE SENTENZA - LIQUIDAZIONE REGISTRO - Motivazione e allegazione atto presupposto - Obbligo - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità dell’avviso di liquidazione perché l’atto si limitava a indicare gli estremi della sentenza o del lodo sottoposto a registrazione e l’importo dell’imposta dovuta, senza allegare l’atto presupposto né riportarne gli elementi essenziali. Secondo il principio affermato, tale motivazione non consente al contribuente di comprendere immediatamente i presupposti della pretesa fiscale e lo costringe a procurarsi autonomamente l’atto richiamato, con dispendio di tempo e denaro e con una compressione del diritto di difesa.

La decisione

L’avviso di liquidazione è stato ritenuto non correttamente motivato. L’amministrazione deve fornire nell’avviso tutte le informazioni necessarie per permettere al contribuente di valutare la fondatezza della pretesa e decidere tempestivamente se contestarla; non è sufficiente il mero rinvio agli estremi della sentenza o del lodo. L’atto presupposto deve essere allegato oppure il suo contenuto rilevante deve essere riprodotto nell’avviso, salvo che sia già conosciuto o nella disponibilità del contribuente in modo effettivo e agevole.

Norme richiamate

  • Obbligo di motivazione degli atti tributari

    La motivazione deve essere concreta, completa e immediatamente comprensibile, così da consentire al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa. Il semplice richiamo a un atto non allegato non è sufficiente quando costringe il destinatario a svolgere ulteriori ricerche.

  • Principi giurisprudenziali richiamati: Cassazione n. 1905/2007 e n. 15482/2006

    L’avviso di liquidazione relativo all’imposta di registro su una sentenza o un lodo è viziato per carenza di motivazione se indica soltanto gli estremi dell’atto e l’importo richiesto, senza mettere il contribuente in condizione di conoscere i presupposti della pretesa senza attività aggiuntive.

Massime di principio

  • Un atto tributario deve consentire al destinatario di comprendere subito perché l’imposta è dovuta, come è stata calcolata e quali elementi giustificano la pretesa.
  • Il mero rinvio a un atto presupposto non allegato è normalmente insufficiente se il contribuente deve procurarselo autonomamente per ricostruire la pretesa fiscale.
  • L’atto richiamato deve essere allegato oppure il suo contenuto essenziale deve essere riportato nell’avviso, soprattutto quando da tale contenuto dipendono base imponibile, aliquota o imposta dovuta.
  • La carenza di motivazione può costituire un vizio dell’avviso e comportarne l’annullamento, perché limita concretamente il diritto di difesa e la possibilità di valutare tempestivamente l’opportunità di proporre ricorso.
  • La valutazione può essere diversa se l’atto presupposto era già stato notificato, conosciuto o facilmente accessibile al contribuente; tuttavia, l’amministrazione deve comunque fornire elementi sufficienti a rendere intelligibile la pretesa.

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