Sentenza del 26/05/2015 n. 4790 - Comm. Trib. Prov. Milano
REGISTRAZIONE SENTENZA - LIQUIDAZIONE REGISTRO - Motivazione e allegazione atto presupposto - Obbligo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell’avviso di liquidazione perché l’atto si limitava a indicare gli estremi della sentenza o del lodo sottoposto a registrazione e l’importo dell’imposta dovuta, senza allegare l’atto presupposto né riportarne gli elementi essenziali. Secondo il principio affermato, tale motivazione non consente al contribuente di comprendere immediatamente i presupposti della pretesa fiscale e lo costringe a procurarsi autonomamente l’atto richiamato, con dispendio di tempo e denaro e con una compressione del diritto di difesa.
La decisione
L’avviso di liquidazione è stato ritenuto non correttamente motivato. L’amministrazione deve fornire nell’avviso tutte le informazioni necessarie per permettere al contribuente di valutare la fondatezza della pretesa e decidere tempestivamente se contestarla; non è sufficiente il mero rinvio agli estremi della sentenza o del lodo. L’atto presupposto deve essere allegato oppure il suo contenuto rilevante deve essere riprodotto nell’avviso, salvo che sia già conosciuto o nella disponibilità del contribuente in modo effettivo e agevole.
Norme richiamate
Obbligo di motivazione degli atti tributari
La motivazione deve essere concreta, completa e immediatamente comprensibile, così da consentire al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa. Il semplice richiamo a un atto non allegato non è sufficiente quando costringe il destinatario a svolgere ulteriori ricerche.
Principi giurisprudenziali richiamati: Cassazione n. 1905/2007 e n. 15482/2006
L’avviso di liquidazione relativo all’imposta di registro su una sentenza o un lodo è viziato per carenza di motivazione se indica soltanto gli estremi dell’atto e l’importo richiesto, senza mettere il contribuente in condizione di conoscere i presupposti della pretesa senza attività aggiuntive.
Massime di principio
- Un atto tributario deve consentire al destinatario di comprendere subito perché l’imposta è dovuta, come è stata calcolata e quali elementi giustificano la pretesa.
- Il mero rinvio a un atto presupposto non allegato è normalmente insufficiente se il contribuente deve procurarselo autonomamente per ricostruire la pretesa fiscale.
- L’atto richiamato deve essere allegato oppure il suo contenuto essenziale deve essere riportato nell’avviso, soprattutto quando da tale contenuto dipendono base imponibile, aliquota o imposta dovuta.
- La carenza di motivazione può costituire un vizio dell’avviso e comportarne l’annullamento, perché limita concretamente il diritto di difesa e la possibilità di valutare tempestivamente l’opportunità di proporre ricorso.
- La valutazione può essere diversa se l’atto presupposto era già stato notificato, conosciuto o facilmente accessibile al contribuente; tuttavia, l’amministrazione deve comunque fornire elementi sufficienti a rendere intelligibile la pretesa.
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