Cassazione Penale, Sentenza n. 22433/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione avverso la misura di prevenzione patrimoniale di confisca disposta con decreto del Tribunale di Reggio Calabria del 17/04/2013, irrevocabile. Il ricorrente ha dedotto come "prove nuove decisive": appunti contenuti in agende ritrovate nel 2017; dichiarazioni rese in sede di indagini difensive secondo cui i lavori del ristorante "Arca di Joh" sarebbero stati effettuati in economia e a basso costo; la sentenza di proscioglimento nel procedimento penale n. 1738/2012 (associazione mafiosa). Inoltre ha contestato la procedura adottata dalla Corte territoriale, sostenendo che si sarebbe dovuta procedere con rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e/o con trattazione orale ai sensi delle disposizioni emergenziali, essendo stati disposti rinvii in attesa del giudizio penale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul profilo procedurale la Corte Suprema ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 23-bis del d.l. 137/2020 (convertito con legge 176/2020), avendo la Corte territoriale proceduto con trattazione scritta in assenza di richiesta di trattazione orale; la produzione documentale in memoria non equivale a formale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Sul merito della presunta "prova nuova decisiva", la Cassazione ha ritenuto la prospettazione generica e incapace di dimostrare che gli elementi indicati fossero idonei a incidere in modo decisivo sulle ragioni poste a fondamento della confisca: le agende erano di incerta origine e datazione; le dichiarazioni difensive non erano prove sopravvenute ma deducibili e non spiegato perché non fossero state prodotte prima; la sentenza di assoluzione non è risultata idonea a incidere sulla valutazione della pericolosità alla base della misura patrimoniale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 28 d.lgs. 159/2011
Riferito alla nozione di "prova nuova decisiva" ai fini della revocazione: la Corte ha ritenuto che gli elementi prospettati dal ricorrente fossero generici, non sopravvenuti né tali da incidere in modo decisivo sui presupposti della confisca.
art. 23 d.l. 137/2020 convertito con legge 176/2020 (e art. 23-bis)
art. 23-bis d.l. 137/2020, convertito con legge 176/2020
Normativa emergenziale che consente alla Corte, in assenza di richieste di trattazione orale, di procedere con trattazione scritta. La Corte ha ritenuto legittima la trattazione scritta e che la semplice produzione documentale non equivalga a formale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
Giurisprudenza richiamata
Sez. 1, n. 1649 del 28/09/2021, Esposto, Rv. 282485
Principio che documenti o dichiarazioni deducibili e disponibili in origine non costituiscono "prove nuove" se non è spiegato perché non siano state prima dedotte; usato per sostenere l'inammissibilità del motivo relativo alle dichiarazioni difensive.
Massime di principio
- Per ottenere la revocazione di una misura di prevenzione patrimoniale con riferimento a "prove nuove decisive" è necessario indicare in modo specifico e documentato come le nuove risultanze incidano decisivamente sulle ragioni che hanno determinato la misura; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Documenti di incerta origine o datazione hanno scarso valore probatorio e non bastano a rimettere in discussione una confisca se non collegati in modo puntuale alla natura e alla provenienza dei beni.
- Dichiarazioni raccolte in sede di indagini difensive, se erano deducibili sin dall'origine, non vengono considerate "prove sopravvenute" a meno che non sia adeguatamente giustificato perché non furono prodotte in precedenza.
- L'assoluzione in un procedimento penale non determina automaticamente la cessazione degli effetti di una misura patrimoniale; occorre dimostrare che la decisione penale incida direttamente e in modo decisivo sulla valutazione della pericolosità e sui presupposti della misura di prevenzione.
- In periodi disciplinati da norme emergenziali (es. d.l. 137/2020 convertito), la Corte può procedere con trattazione scritta in assenza di richiesta di trattazione orale; la presentazione di documenti in memoria non equivale alla formale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
- Ricorsi manifestamente infondati o generici possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni (es. contributo alla Cassa delle ammende).
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