Cassazione Civile, Ordinanza n. 10183/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce dall'intimazione di sfratto per morosità relativa a tre contratti di locazione commerciale. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione e condannato al pagamento dei canoni, respingendo la domanda riconvenzionale della conduttrice cessionaria dell'azienda per il risarcimento dei danni, anche da mancato guadagno, asseritamente causati da infiltrazioni nei locali. La Corte d'appello aveva poi respinto il gravame, escludendo che potesse dichiararsi la litispendenza rispetto a una domanda risarcitoria proposta in un giudizio autonomo e già pendente, rilevando che le cause erano incardinate davanti al medesimo ufficio giudiziario e che l'omessa riunione non determinava invalidità processuale. Con il ricorso per cassazione la conduttrice denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 40, 295 e 324 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare la litispendenza anche tra cause pendenti in gradi diversi oppure disporre la riunione o la sospensione del giudizio successivamente introdotto.
La decisione
La Corte ha ritenuto valida la procura speciale al ricorso e ha poi respinto nel merito l'unico motivo. Ha affermato che la litispendenza presuppone l'introduzione della medesima causa davanti a giudici diversi; se le domande sono pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario, può semmai porsi un problema di riunione, ma la mancata riunione non integra un vizio processuale rilevante. Inoltre, la deduzione relativa all'art. 337, comma 2, c.p.c. non era stata specificamente prospettata né risulta trattata nei gradi di merito, sicché non poteva essere introdotta per la prima volta in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 365 c.p.c.
La procura speciale per il ricorso per cassazione è valida anche se conferita in foglio separato materialmente congiunto all'atto e, nei casi dubbi, va interpretata in senso conservativo per attribuire efficacia all'atto.
art. 1367 c.c.
È richiamato come criterio ermeneutico di conservazione dell'atto di conferimento della procura.
art. 159 c.p.c.
È richiamato insieme all'art. 1367 c.c. per interpretare la procura in modo da farle produrre effetti, ove possibile.
art. 39 c.p.c.
La litispendenza è esclusa quando le cause non pendono davanti a giudici diversi ma davanti al medesimo ufficio giudiziario.
art. 40 c.p.c.
È richiamato dalla ricorrente, ma la Corte osserva che nel caso concreto non ricorrevano i presupposti per la litispendenza; al più era configurabile il tema della riunione.
art. 295 c.p.c.
È richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ravvisa i presupposti per la sospensione necessaria sulla base della dedotta duplicazione del giudizio.
art. 324 c.p.c.
È richiamato nel motivo di ricorso, ma non risulta decisivo nel caso concreto, essendo nuova in cassazione la questione collegata al giudicato e alla sua opponibilità.
art. 337, comma 2, c.p.c.
La Corte osserva che la parte non lo aveva specificamente evocato né allegato di averlo dedotto in appello; pertanto il tema non poteva essere introdotto per la prima volta in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La litispendenza richiede che la stessa causa sia proposta davanti a giudici diversi; se le controversie pendono davanti al medesimo ufficio giudiziario, non opera la litispendenza ma, eventualmente, la riunione.
- L'omessa riunione di cause pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario non determina, di per sé, invalidità processuale.
- Se una causa è già pendente in appello e l'altra è ancora in primo grado, la questione non si risolve in termini di litispendenza automatica, ma eventualmente attraverso gli effetti del giudicato o della sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c., purché la relativa questione sia stata dedotta tempestivamente.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotti temi nuovi non prospettati nei gradi di merito, specie quando il motivo è a critica vincolata.
- La procura speciale al ricorso per cassazione va interpretata in senso conservativo: è valida se materialmente congiunta all'atto e se non emerge in modo inequivoco la sua non riferibilità al giudizio di cassazione.
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