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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21730/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma per detenzione/cessione di sostanza stupefacente a fini di spaccio in forma di lieve entità. Con l'unico motivo ha denunciato vizio di omessa motivazione in relazione alla richiesta di mitigazione del trattamento sanzionatorio, sostenendo in sostanza che la corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato gli elementi favorevoli alla diminuzione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la determinazione della pena rientri nella discrezionalità del giudice di merito e che, nel caso concreto, la motivazione sulla pena fosse sufficiente perché ancorata a circostanze del fatto indicate come espressive di un'attività organizzata svolta in una piazza di spaccio e all'elevato grado di purezza della cocaina ceduta. Ha inoltre osservato che la pena base era stata determinata al di sotto del medio edittale e ulteriormente ridotta per le attenuanti generiche, sicché non era richiesta una motivazione specifica ulteriore. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice posta a base della condanna di merito per detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità.

  • art. 132 c.p.

    richiamato come criterio legale per la graduazione della pena da parte del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    richiamato come parametro per la valutazione dei criteri soggettivi e oggettivi nella determinazione della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • La determinazione della pena, inclusa la scelta della misura base e la graduazione degli aumenti o diminuzioni, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del mero arbitrio o dell'illogicità manifesta.
  • La motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è necessario confutare puntualmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti o emergenti dagli atti.
  • Una motivazione specifica particolarmente incisiva sulla pena è richiesta soprattutto quando la pena base sia fissata al medio edittale o al di sopra di esso; se la pena è al di sotto del medio edittale, una motivazione più sintetica può essere sufficiente.
  • La valutazione dell'entità della pena deve essere ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p. e può valorizzare elementi del fatto come l'organizzazione dell'attività illecita e le modalità concrete della condotta.

Come è indicizzato

MaterieSpaccio
RamiReati tributari
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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