Cassazione Civile, Ordinanza n. 28518/2022 del 30/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione proposta dalla debitrice originaria avverso un precetto notificato per il recupero di un credito collegato a un mutuo. La Corte d'appello aveva accolto l'opposizione ritenendo prescritto il credito, dichiarando la nullità del precetto. Secondo la decisione di merito, la riserva apposta nel precetto di chiedere anche somme ulteriori per rate di mutuo non ancora scadute non interrompeva la prescrizione; inoltre, anche volendo riconoscerle un effetto interruttivo, il credito relativo alle rate successive era stato azionato solo con intervento nella procedura esecutiva del 2010 e poi con un nuovo precetto del 2011, quando il termine prescrizionale era ormai decorso. La società ricorrente ha impugnato con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 479 e 480 c.p.c. e 2943 e 2945 c.c., sostenendo in sostanza che la riserva contenuta nel precetto avrebbe dovuto valere come atto interruttivo e che, comunque, vi sarebbe stato l'effetto interruttivo permanente del pignoramento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto innanzitutto che il motivo fosse privo di decisività, perché la ricorrente aveva censurato solo una delle due rationes decidendi della sentenza d'appello: la Corte territoriale aveva infatti autonomamente fondato la decisione anche sull'accertamento secondo cui il credito relativo alle ulteriori rate era stato fatto valere non tramite il pignoramento derivante dall'originario precetto, ma tramite intervento nella procedura esecutiva del 21 aprile 2010, accertamento non specificamente impugnato. In ogni caso, la Cassazione ha ribadito il principio per cui la mera riserva contenuta nel precetto di chiedere somme ulteriori rispetto a quelle immediatamente azionate non ha efficacia interruttiva della prescrizione. Conseguentemente, il rigetto del ricorso ha comportato la condanna della ricorrente alle spese, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, e l'ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
il ricorso per cassazione è stato proposto per violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto non decisivo perché non colpiva tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.
art. 479 c.p.c.
in relazione agli artt. 479 e 480 cod. proc. civ.
norma richiamata dal ricorrente a sostegno della tesi sull'efficacia dell'atto esecutivo e del precetto nel rapporto con l'interruzione della prescrizione.
art. 480 c.p.c.
in relazione agli artt. 479 e 480 cod. proc. civ.
norma richiamata dal ricorrente a sostegno della tesi sull'efficacia del precetto; la Corte ha escluso che la riserva in esso contenuta valga come atto interruttivo della prescrizione per somme ulteriori.
art. 2943 c.c.
richiamato per sostenere l'interruzione della prescrizione; la Corte ha ribadito che la riserva di maggior credito nel precetto non produce tale effetto.
art. 2945 c.c.
richiamato per gli effetti dell'interruzione; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, non vi fosse un valido effetto interruttivo idoneo a impedire la prescrizione.
art. 93 c.p.c.
avvocato del controricorrente, che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93 cod. proc. civ.
consente la distrazione delle spese in favore del difensore che ne abbia fatto richiesta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento
in caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 24/12/2012
nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24/12/2012
norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13
richiamo al parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo è privo di decisività se investe solo una delle autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata e non aggredisce l'ulteriore fondamento della decisione.
- La mera riserva contenuta nel precetto di agire per somme ulteriori o future non integra di per sé un atto idoneo a interrompere la prescrizione del relativo credito.
- Quando il giudice di merito accerta che il credito è stato azionato in un momento successivo rispetto all'atto esecutivo originario, tale accertamento deve essere specificamente censurato in cassazione; in difetto, la statuizione resta ferma e può rendere infondata la doglianza sulla prescrizione.
- L'effetto interruttivo della prescrizione deve derivare da un atto dotato dei requisiti di legge e riferibile in modo univoco al diritto fatto valere; una formula di riserva inserita nell'atto esecutivo non basta, se non accompagnata da un'effettiva e tempestiva azione del credito ulteriormente preteso.
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