Cassazione Penale, Ordinanza n. 02566/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva revocato la liberazione anticipata in precedenza concessa per più semestri, per complessivi 270 giorni. La revoca era stata fondata sull'accertamento che, tra il 2011 e il 23 settembre 2019, l'interessato aveva partecipato stabilmente all'articolazione nord-barese di un'associazione mafiosa denominata "clan Capriati", sulla base di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, missive sequestrate, attività captative in carcere e dichiarazioni confessorie dell'interessato. Nel ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la ricostruzione dei fatti, il frazionamento dei semestri e lamentando la mancata considerazione della scelta collaborativa intervenuta nel 2019; si sosteneva, in sostanza, che la partecipazione al trattamento non fosse stata correttamente valutata ai fini della revoca del beneficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e comunque non scrutinabili in sede di legittimità perché incentrati su censure di fatto, generiche e reiterative. Ha rilevato che il giudice di sorveglianza aveva congruamente motivato la revoca della liberazione anticipata valorizzando la persistente adesione dell'interessato al sodalizio mafioso anche dopo la concessione del beneficio, circostanza incompatibile con un serio e consapevole percorso rieducativo. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, a una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure meramente fattuali, generiche o reiterative quando la motivazione del giudice di merito risulti congrua e non manifestamente illogica.
- La revoca della liberazione anticipata può essere disposta quando emerga che, durante o dopo il periodo di fruizione del beneficio, il condannato abbia mantenuto una stabile partecipazione a un sodalizio criminoso, poiché tale condotta è incompatibile con un effettivo percorso rieducativo.
- Ai fini della revoca della liberazione anticipata, è sufficiente che l'accertamento della permanenza del comportamento incompatibile con il beneficio riguardi anche un periodo successivo alla sua concessione, essendo tale dato idoneo a dimostrare la strumentalità della partecipazione al trattamento.
- La scelta collaborativa successiva non vale, di per sé, a smentire l'accertamento della persistente adesione al contesto criminale se il giudice di merito ha già motivatamente escluso la sussistenza di un serio recupero sociale.
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