Sentenza n. 1489/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale che ha ritenuto insussistenti i presupposti per utilizzare un volume esistente della struttura alberghiera come deposito e ha diffidato dall'impiegarlo per lo stoccaggio di prodotti e forniture
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore alberghiero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 7 maggio 2026, sostenendo che il locale costituisse una porzione edilizia preesistente, già assentita e stabilmente compresa nell'organismo della struttura alberghiera, interessata in passato da interventi autorizzati mediante D.I.A. e successivamente da opere oggetto di S.C.I.A. La ricorrente ha dedotto l'assenza di incremento volumetrico, di modifiche della consistenza dell'immobile e di opere edilizie nuove. Il Comune aveva ritenuto che l'utilizzo del locale quale deposito per prodotti e forniture necessari all'attività ricettiva determinasse un incremento della superficie utile e del carico urbanistico. Sono stati dedotti il difetto di istruttoria e di motivazione, poiché l'amministrazione non avrebbe verificato concretamente le caratteristiche del locale, la sua natura accessoria, la collocazione nell'organismo edilizio esistente e l'effettiva incidenza dell'uso sul carico urbanistico. È stata inoltre dedotta la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi e mancato effettivo contraddittorio procedimentale. Il Comune, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Ha ritenuto che il locale fosse una porzione edilizia preesistente, già inserita nella struttura alberghiera e non contestata quanto alla legittimità urbanistico-edilizia. L'affermazione dell'amministrazione secondo cui l'uso come deposito avrebbe comportato un incremento della superficie utile o del carico urbanistico non era adeguatamente supportata da istruttoria né da motivazione. In particolare, non risultava accertata la realizzazione di nuove opere, la modifica della consistenza materiale o strutturale del manufatto, né un incremento volumetrico rilevante. L'aumento del carico urbanistico non può essere presunto, ma richiede una verifica concreta dell'incidenza dell'utilizzazione sulle opere di urbanizzazione e sull'assetto del territorio. Il provvedimento si limitava invece a un'affermazione apodittica di incompatibilità, senza esaminare le caratteristiche del locale e la sua effettiva incidenza urbanistica. Il TAR ha inoltre accolto la censura relativa all'art. 10-bis della legge n. 241/1990, rilevando l'omessa comunicazione dei motivi ostativi e l'assenza di un effettivo contraddittorio. Non era applicabile l'art. 21-octies, comma 2, della medesima legge, poiché il Comune non aveva dimostrato che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso se la ricorrente fosse stata posta in condizione di partecipare. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Il giudizio è stato definito in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti e verificata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria.
art. 10-bis l. 241/1990
Non risulta infatti che l’Amministrazione abbia previamente comunicato alla società ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, né che abbia consentito un effettivo contraddittorio procedimentale prima dell’adozione del provvedimento impugnato.
La comunicazione dei motivi ostativi e l'effettivo contraddittorio costituiscono garanzie partecipative la cui omissione determina l'illegittimità dell'atto quando l'amministrazione non dimostri l'irrilevanza dell'apporto partecipativo.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
non risultando dimostrato che il contenuto dispositivo dell’atto non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato
L'esonero dall'annullamento per violazione delle regole procedimentali non opera se l'amministrazione non dimostra che il contenuto dell'atto sarebbe stato necessariamente identico anche in presenza della partecipazione dell'interessato.
Massime di principio
- L'aumento del carico urbanistico non può essere presunto in ragione del solo mutamento o utilizzo funzionale di un locale, ma deve essere accertato concretamente attraverso la verifica dell'incidenza dell'uso sulle opere di urbanizzazione e sull'assetto del territorio.
- L'utilizzazione di un volume edilizio preesistente, già legittimamente inserito nell'organismo edilizio e privo di nuove opere, modifiche strutturali o incrementi volumetrici, non può essere qualificata come urbanisticamente rilevante senza una specifica istruttoria sulla concreta incidenza dell'uso prospettato.
- Un provvedimento che vieti l'utilizzo di un locale per asserita incompatibilità urbanistica è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando si limiti ad affermare apoditticamente l'incremento della superficie utile o del carico urbanistico senza esaminare le caratteristiche del locale, la sua natura accessoria e la sua collocazione nell'organismo edilizio.
- La violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 non è neutralizzata dall'art. 21-octies, comma 2, se l'amministrazione non dimostra che la partecipazione procedimentale dell'interessato non avrebbe potuto incidere sul contenuto finale del provvedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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