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Sentenza

Sentenza n. 399/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale notificato in data 18/03/2025 dall'Ufficio Immigrazione della Questura di -OMISSIS- e di tutti gli atti del procedimento ad esso presupposti, connessi, collegati e susseguenti;

Giustizia amministrativa202500397

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia con visto per lavoro subordinato stagionale rilasciato sulla base di un nulla osta emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione, non era riuscito a stipulare il contratto di soggiorno con il datore di lavoro originariamente indicato, per cause non imputabili alla propria volontà o inerzia, riconducibili a una vicenda oggetto di denuncia-querela per ipotesi di sfruttamento del lavoro e immigrazione clandestina. Nel frattempo aveva instaurato un nuovo rapporto di lavoro subordinato con altro datore e aveva presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno. La Questura aveva tuttavia respinto l'istanza ritenendo automaticamente ostativa la mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore originario. Il ricorrente ha dedotto che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare concretamente la non imputabilità della mancata instaurazione del rapporto originario, il nuovo rapporto di lavoro e la possibilità di rilascio di un titolo per attesa occupazione, nel rispetto dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, nonché dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego ai fini del riesame. Ha ritenuto illegittimo l'automatismo per cui la mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro indicato nel nulla osta impedirebbe sempre il rilascio del titolo, anche in presenza di una successiva attività lavorativa con altro datore. L'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 impone una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, considerando la condotta complessiva, la non imputabilità della mancata instaurazione del rapporto originario, la buona fede e l'eventuale percorso di regolarizzazione lavorativa successivamente intrapreso. Nel caso concreto, la denuncia-querela nei confronti del datore originario costituiva elemento idoneo a escludere l'imputabilità dell'insuccesso al lavoratore, mentre il nuovo rapporto subordinato documentava un effettivo inserimento lavorativo alternativo e non una mera richiesta esplorativa di attesa occupazione. La Questura aveva omesso di esaminare tali circostanze, incorrendo nella violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, nel difetto di istruttoria e nel difetto di motivazione. L'annullamento è stato disposto con obbligo di riesame secondo i principi indicati. Le spese sono state compensate per la peculiarità e novità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. n. 286/1998

    Disciplina il nulla osta e l'ingresso per lavoro subordinato stagionale, sulla cui base il ricorrente aveva ottenuto il visto d'ingresso.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Impone all'Amministrazione una valutazione concreta, individualizzata, ragionevole e proporzionata della posizione dello straniero, senza automatismi fondati sulla mancata instaurazione del rapporto di lavoro originariamente indicato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Costituisce la base normativa richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro indicato nel nulla osta per lavoro stagionale non costituisce, di per sé e automaticamente, causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno quando il mancato perfezionamento del rapporto non sia imputabile al lavoratore straniero.
  • Nel valutare una domanda di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, l'Amministrazione deve svolgere un esame concreto e individualizzato della posizione dello straniero, considerando la sua condotta complessiva, la buona fede, le circostanze che hanno impedito il rapporto originario e gli sviluppi maturati durante il soggiorno.
  • L'instaurazione documentata di un nuovo rapporto di lavoro subordinato con altro datore può integrare un effettivo percorso di regolarizzazione e inserimento lavorativo, distinto da una mera richiesta esplorativa di attesa occupazione, e deve essere specificamente valutata dall'Amministrazione.
  • Il diniego del titolo di soggiorno fondato soltanto sull'assenza del datore di lavoro originario, senza esaminare la non imputabilità dell'evento e il nuovo rapporto lavorativo, è illegittimo per violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, difetto di istruttoria e difetto di motivazione; l'Amministrazione deve riesaminare la posizione alla luce dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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