Cassazione Penale, Sentenza n. 8126/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
De Bellis impugnava la sentenza di appello che lo aveva assolto da un capo e rideterminato la pena per altri capi relativi a bancarotta (documentale e impropria da operazioni dolose). I motivi di ricorso in Cassazione erano: 1) errata qualificazione della condotta come bancarotta da operazioni dolose anziché bancarotta semplice (art. 224 n.2 l. fall.), 2) insufficiente motivazione sul nesso causale tra condotta e dissesto, 3) contestabilità dell'elemento oggettivo delle "operazioni dolose" (sostenendo che l'omissione non può essere operazione dolosa), 4) introduzione di fatto nuovo non contestato circa la mancata azione per il recupero crediti, 5) mancata motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena nonostante richiesta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i primi quattro motivi, confermando che la sentenza di appello aveva motivato in modo coerente e sufficiente: la sistematica mancata destinazione delle somme al pagamento dei debiti erariali costituiva un'operazione dolosa e causalmente rilevante per il dissesto; le omissioni possono integrare operazioni dolose e la menzione della mancata azione di recupero crediti non costituiva nuovo addebito ma confutazione della giustificazione difensiva. Ha invece accolto il quinto motivo: la Corte d'appello, pur rideterminando la pena entro il limite astrattamente ammissibile per la sospensione condizionale, non ha pronunciato alcuna motivazione sulla richiesta del beneficio. Per questo motivo la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata decisione sulla sospensione condizionale della pena e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio su tale punto; per il resto la decisione di merito è stata confermata.
Norme richiamate
art. 223 comma secondo n.2 legge fallimentare
Le "operazioni dolose" possono ricomprendere anche condotte omissive sistematiche (elusione dei doveri amministrativi) quando determinano il fallimento e depauperano il patrimonio senza giustificato interesse per l'impresa.
art. 224 n.2 legge fallimentare
Riferimento alla diversa fattispecie di bancarotta semplice; la Corte ha escluso che il caso rientrasse in tale ipotesi, ritenendo provata la natura dolosa delle operazioni omissive.
art. 216 legge fallimentare (ultimo comma)
Riferito alle pene accessorie; la Corte d'appello aveva ridotto tali pene alla durata della pena principale, decisione in gran parte confermata dalla Cassazione.
art. 522 cod. proc. pen.
Citato in relazione al divieto di introdurre fatti nuovi non contestati: la Corte ha ritenuto che la menzione della mancata azione di recupero crediti non fosse una nuova contestazione ma la confutazione di una giustificazione difensiva.
art. 164 cod. pen.
Rilevante rispetto al giudizio prognostico necessario per la concessione della sospensione condizionale della pena; la Cassazione ha rimandato poiché non poteva valutare di merito tale giudizio.
art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in materia di limiti del ricorso per cassazione rispetto ai motivi dedotti in appello.
Massime di principio
- La sistematica mancata destinazione di ricavi a obbligazioni fiscali può integrare "operazioni dolose" ai sensi della legge fallimentare quando è prevedibile che ciò determini il dissesto: omissioni ripetute e deliberata sottrazione di risorse sono valutate come condotte dolose.
- Il nesso di causalità tra condotta dell'amministratore e dissesto può essere accertato anche in presenza di omissioni sistematiche; il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel valutare la prova e la Cassazione non rivede tale valutazione se la motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria.
- Le omissioni possono costituire 'operazioni dolose' se fanno parte di un insieme coordinato di atti/condotte che determinano il depauperamento patrimoniale senza giustificazione nell'interesse dell'impresa.
- Il giudice non può formulare nuovi addebiti: però la confutazione di una giustificazione difensiva (es. che il dissesto derivi dal mancato pagamento di crediti) non costituisce di per sé un'inedita imputazione, purché rientri nel confronto probatorio già sviluppato.
- Se la Corte d'appello non decide espressamente su una richiesta di beneficio (p.es. sospensione condizionale della pena) pur essendo stata formulata, la Cassazione annulla la parte decisoria e rinvia: il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nel compiere il giudizio prognostico richiesto.
- In Cassazione sono inammissibili censure che si limitano a proporre una diversa valutazione del materiale probatorio; il ricorso deve dedurre vizi di diritto o vizi della motivazione rilevanti e manifesti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7863/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7864/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7865/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7866/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7867/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7868/2023 del 23/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →