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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33417/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso in Cassazione censurava principalmente la riforma della sentenza di assoluzione operata in Appello senza rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (in particolare l'esame del consulente della difesa e dei testi indicati), lamentava vizi di motivazione e travisamento delle prove in ordine all'impossibilità di adempiere (forza maggiore/inesigibilità), la carenza di specificità dell'impugnazione del P.M., profili di inammissibilità formale, errori in relazione all'elemento soggettivo (art. 10-bis D.Lgs. n.74/2000), omissioni motivazionali sul capo relativo all'art.10-bis, contestazioni sulla mancata concessione della non menzione e numerose censure sull'applicazione e calcolo della confisca (anche alla luce dell'art.578-bis c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art.603, comma 3-bis c.p.p., atteso che le dichiarazioni del consulente della difesa erano state decisive per l'assoluzione di primo grado e la Corte d'Appello le aveva rilette in senso opposto senza escussione. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata in parte annullata senza rinvio per i reati ormai estinti per prescrizione (capi A, B, C n.2, D n.1) e la confisca per equivalente relativa a quei reati è stata revocata in quanto applicazione dell'art.578-bis inapplicabile a fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Quanto alle rimanenti imputazioni (capi C n.3 e D n.2), la Cassazione ha annullato con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna. Le altre censure (presentazione dell'atto, inammissibilità, ecc.) sono state in gran parte respinte come infondate.

Norme richiamate

  • art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.

    art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Richiede la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello quando la riforma di una sentenza assolutoria si fondi su diversa valutazione di prove dichiarative che erano decisive per l'assoluzione; l'escussione delle fonti dichiarative è necessaria per garantire il contraddittorio e l'affidabilità della nuova valutazione.

  • art. 129, comma 2 cod. proc. pen.

    art. 129, comma 2 cod. proc. pen.

    Stabilisce le condizioni per il proscioglimento immediato; la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per proscioglimento di merito e pertanto ha annullato senza rinvio per prescrizione, non imponendo un proscioglimento nel merito.

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    art. 578-bis cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui la disposizione introdotta dall'art.578-bis, nella parte in cui incide sulla confisca per equivalente con componente sanzionatoria, ha natura anche sostanziale e non è applicabile a fatti commessi prima della sua entrata in vigore.

  • art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000

    art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000

    Norma sul reato tributario e le forme di manifestazione del dolo (elemento soggettivo). Nel ricorso si contestava la corretta valutazione del dolo/colpa e l'uso delle dichiarazioni del ricorrente; la Corte ha ritenuto non necessario affrontare integralmente tutte le doglianze afferenti vista la decisività della questione istruttoria.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Riguarda i requisiti di specificità dei motivi di impugnazione in appello; la Corte ha ritenuto che l'impugnazione del P.M. fosse sufficientemente specifica nelle doglianze esposte.

  • art. 620 cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento per la quantificazione della confisca; il P.M. aveva chiesto, in sede di conclusioni, l'annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca per equivalente con rideterminazione ai sensi dell'art.620 c.p.p.; la questione della confisca è stata comunque riesaminata alla luce della prescrizione e dell'inapplicabilità ex tunc dell'art.578-bis.

  • d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 (art.6 comma 4) - introduttivo art.578-bis

    d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 (art.6, comma 4)

    Ha introdotto l'art.578-bis c.p.p.; la Corte ha richiamato che tale riforma non può essere applicata retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore quando la disposizione abbia effetti anche di natura sostanziale sulla confisca.

Massime di principio

  • Se la Corte d'Appello decide di riformare una sentenza di assoluzione basandosi su una diversa valutazione di prove dichiarative che sono state decisive per l'assoluzione, deve disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (escussione delle stesse fonti) per rispettare il contraddittorio e l'affidabilità della nuova valutazione.
  • La prova dichiarativa di consulenti e testi che ha contribuito all'assoluzione di primo grado è considerata 'decisiva' e la sua diversa interpretazione in appello, senza rinnovazione, è conforme a giurisprudenza consolidata e può determinare l'annullamento della decisione di condanna.
  • La confisca per equivalente disciplinata da disposizioni novatrici (es. art.578-bis c.p.p.) non può essere applicata retroattivamente a fatti commessi prima della loro entrata in vigore se la norma ha effetti anche sostanziali; ciò può comportare la revoca della confisca per reati estinti per prescrizione anteriori alla riforma.
  • Quando la prescrizione è già maturata per taluni capi, la Corte può annullare senza rinvio per estinzione del reato, salvo che sussistano i presupposti per il proscioglimento immediato nel merito (art.129, comma 2 c.p.p.).
  • Le censure formali sulla regolarità di presentazione dell'atto di impugnazione richiedono verifica documentale concreta; l'esistenza di attestazioni di cancelleria sul deposito e identificazione dell'incaricato rende infondate eccezioni meramente formali.
  • Questioni relative all'elemento soggettivo (dolo/colpa) e alla qualificazione di cause di impossibilità di adempiere (forza maggiore/inesigibilità) richiedono serena valutazione del materiale probatorio e, se basate su dichiarazioni decisive, la possibilità di escussione in appello.

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