Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1417/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500956

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Catanzaro che aveva riconosciuto alla ricorrente la Retribuzione Professionale Docenti e condannato l’amministrazione al pagamento di € 3.342,12 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, deducendo il perdurante inadempimento del Ministero dell’istruzione e del merito rispetto alla sentenza n. 853 del 14 novembre 2023 del Tribunale ordinario di Catanzaro, Sezione lavoro. La sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti, prevista dall’art. 7 del CCNL comparto scuola del 15 marzo 2001, per i periodi indicati nel ricorso, e aveva condannato il Ministero al pagamento di € 3.342,12 oltre accessori di legge. Nonostante la richiesta di pagamento del 20 novembre 2023, l’amministrazione è rimasta inerte. La ricorrente ha quindi chiesto l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza e accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione a cura della ricorrente. Ha inoltre nominato sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero quale commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Le spese dell’eventuale attività commissariale sono state poste a carico dell’amministrazione inadempiente, richiamando l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 828,00 oltre accessori di legge, con distrazione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a garantirne l’attuazione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati, inclusi quelli del giudice ordinario.

  • art. 7 CCNL comparto scuola del 15 marzo 2001

    Prevede la Retribuzione Professionale Docenti riconosciuta alla ricorrente dal giudicato del Tribunale ordinario.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    La disposizione, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti decisori adottati ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro, con imputazione delle spese dell’attività commissariale all’amministrazione inadempiente.

  • art. 1, comma 777, legge n. 208/2015

    Ha introdotto l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, richiamato dal giudice per la disciplina delle spese dell’attività commissariale.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione non esegue una sentenza del giudice ordinario recante una condanna al pagamento di somme di denaro, decorso il termine di moratoria previsto dalla legge il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • In presenza di un perdurante inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione del giudicato entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione della condanna pecuniaria, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
  • Le spese dell’attività commissariale possono essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente; il regime previsto dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 per i giudizi relativi alla legge Pinto può essere applicato per analogia anche ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.