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Sentenza

Sentenza n. 9878/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento - del decreto di esclusione prot. n. -OMISSIS- emesso dal Direttore Generale p.t. dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Latina in data 19.09.2024, pubblicato in pari data, recante esclusione del ricorrente, per carenza del requisito d’accesso, dalla graduatoria permanente definitiva del personale ATA della Provincia di Latina pubblicata dall’USP di Latina in data 20.08.2024, anch’essa impugnata; - di tutti gli atti comunque presupposti, prodromici, connessi e conseguenti, con riserva di proposizione dei motivi aggiunti. - nonché per il risarcimento

Giustizia amministrativa202511884

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di esclusione dalla graduatoria permanente definitiva del personale ATA della Provincia di Latina e graduatoria definitiva nella parte relativa all’esclusione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato ATA)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato domanda di inserimento nella graduatoria permanente ATA 2024 per il profilo di collaboratore scolastico, dichiarando di possedere il requisito di almeno 24 mesi di servizio nel medesimo profilo o in profili dell’area ATA immediatamente superiore. Aveva indicato il servizio prestato presso un istituto comprensivo statale negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per un periodo complessivo superiore a 24 mesi, nonché il possesso di un diploma di qualifica triennale e di titoli di preferenza. L’amministrazione lo escludeva per mancanza del requisito di accesso, richiamando una corrispondenza con l’Ufficio scolastico territoriale di Caserta. Il ricorrente deduceva: violazione ed errata applicazione del bando, degli allegati al bando e del d.m. 50/2021; eccesso di potere per illogicità, arbitrarietà, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e irragionevolezza; violazione del giusto procedimento; nonché omessa comunicazione di avvio del procedimento e violazione degli artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990. Sosteneva inoltre che gli atti richiamati dall’amministrazione, trasmessi solo successivamente, non lo riguardassero e fossero quindi privi di pertinenza. La domanda risarcitoria è stata proposta per la prima volta soltanto nella memoria conclusionale, non notificata all’amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda principale di annullamento degli atti impugnati, limitatamente all’esclusione dalla graduatoria. Ha ritenuto provato che il ricorrente possedesse il requisito dei 24 mesi di servizio richiesto dal bando. La decisione si fonda anche sull’assenza di un’adeguata istruttoria amministrativa e sulla mancata costituzione dell’amministrazione, che non ha introdotto elementi o argomentazioni idonei a contrastare la documentazione e le deduzioni del ricorrente. La domanda risarcitoria è stata dichiarata inammissibile, poiché introdotta tardivamente con la memoria conclusionale e senza notifica alla parte resistente. L’amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 105 c.p.a.

    ricorso in riassunzione ex art. 105 c.p.a.

    La controversia è stata riassunta davanti al TAR ai sensi della disposizione processuale richiamata, senza che il testo espliciti ulteriormente il presupposto della riassunzione.

  • art. 554 d.lgs. 297/1994

    concorso ordinario per titoli bandito ex art. 554 D. Lgs. N. 297/94

    Costituisce la base normativa del concorso ordinario per titoli relativo alla graduatoria permanente del personale ATA.

  • art. 7 l. 241/1990

    Mancata comunicazione di avvio del procedimento – violazione dell’art. 7, 8 e 10 legge n. 241/90

    Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento; la sentenza non decide specificamente tale motivo, avendo fondato l’accoglimento sull’insussistenza dell’adeguata istruttoria relativa al requisito di accesso.

  • art. 8 l. 241/1990

    Mancata comunicazione di avvio del procedimento – violazione dell’art. 7, 8 e 10 legge n. 241/90

    Richiamato dal ricorrente insieme alle disposizioni sulla partecipazione procedimentale; non oggetto di autonoma disamina nella motivazione decisoria.

  • art. 10 l. 241/1990

    Mancata comunicazione di avvio del procedimento – violazione dell’art. 7, 8 e 10 legge n. 241/90

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della violazione del contraddittorio procedimentale; non oggetto di autonoma disamina nella motivazione decisoria.

  • d.m. 50/2021, allegato A

    violazione del d.m. 50/2021 allegato “A”

    Richiamato dal ricorrente quale disciplina dei requisiti e dei criteri rilevanti per l’inserimento nelle graduatorie del personale ATA.

  • bando di concorso, allegati A/1 ed E

    errata applicazione e/o violazione dei criteri indicati nell’allegato “a/1” ed “e” al Bando di concorso

    Il requisito decisivo consiste nell’anzianità di almeno 24 mesi di servizio nel medesimo profilo o in profili dell’area ATA immediatamente superiore; il servizio a tempo parziale si computa per intero secondo il testo riportato in sentenza.

  • legge 68/1999

    era inserito nelle liste di cui alla Legge n. 68/1999

    Richiamata esclusivamente in relazione ai titoli di preferenza dichiarati dal ricorrente; non assume rilievo decisivo nella motivazione della sentenza.

Massime di principio

  • Nelle procedure di inserimento nelle graduatorie permanenti del personale ATA, il requisito dell’anzianità minima è soddisfatto quando il candidato dimostri almeno 24 mesi di servizio nel medesimo profilo o in un profilo appartenente all’area ATA immediatamente superiore, secondo i criteri di computo stabiliti dal bando.
  • L’esclusione da una graduatoria per carenza del requisito di accesso è illegittima quando l’amministrazione non svolga un’adeguata istruttoria sulla documentazione e sui periodi di servizio dichiarati dal candidato.
  • Il richiamo, da parte dell’amministrazione, ad atti o corrispondenza riferibili a soggetti diversi dall’interessato non può costituire adeguato fondamento istruttorio per disporre l’esclusione dalla procedura selettiva.
  • Nel giudizio amministrativo, la domanda risarcitoria proposta per la prima volta con una memoria conclusionale non notificata alla parte resistente è inammissibile, poiché non è stata ritualmente introdotta nel processo.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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