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Ordinanza

Ordinanza n. 54/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento autorizzativo che ha consentito il trasferimento di un punto di accesso di un laboratorio di analisi cliniche

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui l’ASP di Palermo, aggiornando il precedente atto autorizzativo rilasciato a favore di un laboratorio concorrente, ha autorizzato il trasferimento di un punto di accesso da una sede a un’altra, nonché, ove occorrenti, i pareri e le note istruttorie favorevoli presupposti. Il ricorso è stato proposto dopo la conoscenza degli atti ottenuta mediante accesso. In sede cautelare le ricorrenti hanno chiesto la sospensione dell’efficacia del provvedimento, prospettando un pregiudizio derivante dalla contrazione del proprio bacino di utenza e un conseguente danno economico. Il TAR ha lasciato impregiudicata ogni valutazione sulla ricevibilità del ricorso e ha esaminato la domanda cautelare sotto il profilo del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per carenza, prima facie, del periculum in mora. Ha ritenuto che il pregiudizio grave e irreparabile non possa presumersi in re ipsa e che la prospettata contrazione del bacino di utenza, formulata genericamente, integri un danno patrimoniale. Il semplice nocumento economico non è stato considerato irreparabile, poiché, in caso di esito favorevole del giudizio di merito, può essere ristorato. La decisione non contiene una valutazione definitiva sulla ricevibilità né sul merito delle censure di legittimità rivolte agli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la verifica dei presupposti cautelari, tra cui il periculum in mora; nel caso concreto il requisito non è stato ritenuto sussistente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il pregiudizio grave e irreparabile deve essere specificamente allegato e dimostrato e non può essere ritenuto esistente in re ipsa per il solo fatto dell’adozione dell’atto impugnato.
  • Il danno patrimoniale derivante dalla contrazione del bacino di utenza, se prospettato genericamente e suscettibile di ristoro economico all’esito del giudizio di merito, non integra di per sé un pregiudizio irreparabile idoneo a giustificare la sospensione cautelare.
  • Il rigetto della domanda cautelare per carenza di periculum in mora non implica una decisione definitiva sulla ricevibilità del ricorso o sulla fondatezza delle censure di merito, quando tali profili siano espressamente lasciati impregiudicati.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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