Sentenza n. 60/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento - della determinazione n. 94 del registro particolare e n. 958 del registro generale del 12 agosto 2025, con cui il Comune di Veroli ha disposto il diniego della istanza ex art. 44 CCE presentata da Inwit per la realizzazione di una SRB per la telefonia mobile in attuazione del Piano Italia 5G PNRR “NIN6835” in Via Mignardi; - di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, tra cui la comunicazione dei motivi ostativi prot. n. 20292 del 7 agosto 2025 e la richiamata nota prot. n. 20208 del 6 agosto 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale dell’istanza ex art. 44 CCE per la realizzazione di una stazione radio base di telefonia mobile nell’ambito del Piano Italia 5G PNRR
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il diniego del Comune di Veroli relativo alla realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile, nonché la comunicazione dei motivi ostativi e gli atti connessi. Dal testo non risultano specificamente riportati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nella fase cautelare il TAR aveva rilevato, in via sommaria, l’assenza di fumus boni iuris, richiamando l’orientamento secondo cui gli abusi edilizi direttamente connessi all’installazione dell’antenna possono incidere sulla legittimità dell’autorizzazione, poiché l’antenna risultava collocata su un’area di sedime abusivamente trasformata. Il giudizio è stato successivamente abbandonato dalla ricorrente mediante dichiarazione di rinuncia notificata alle altre parti.
La decisione
La ricorrente ha rinunciato al ricorso ai sensi dell’art. 84 c.p.a. La rinuncia è stata ritualmente depositata e notificata alle altre parti; nessuna parte costituita vi si è opposta. Il TAR ha quindi preso atto della rinuncia e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a., senza esaminare nel merito i motivi di impugnazione. Le spese sono state poste a carico della parte rinunciante in favore del Comune di Veroli, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori, anche in considerazione della palese difformità della documentazione progettuale rispetto allo stato esistente. Le spese sono state compensate nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; nulla è stato disposto quanto alle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 44 CCE
Norma richiamata quale base dell’istanza per la realizzazione della stazione radio base; il testo non espone ulteriori profili interpretativi decisivi.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Applicato per dichiarare l’estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia al ricorso.
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso è ammessa in ogni stato e grado; deve provenire dalla parte o da un avvocato munito di mandato speciale, essere depositata e portata formalmente a conoscenza delle altre parti. L’estinzione consegue quando nessuna controparte abbia interesse alla prosecuzione del giudizio; le spese sono normalmente poste a carico della parte rinunciante.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la parte ricorrente può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado mediante dichiarazione proveniente personalmente dalla parte o dal difensore munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria.
- La rinuncia al ricorso produce l’estinzione del giudizio quando sia stata formalmente portata a conoscenza delle altre parti e nessuna delle parti interessate si opponga ritualmente alla prosecuzione del processo.
- In caso di rinuncia al ricorso, le spese di lite possono essere poste a carico della parte rinunciante ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a.; il giudice può compensarle nei confronti delle parti che abbiano svolto difese meramente formali.
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