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Ordinanza

Ordinanza n. 2843/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605334

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, Sez. IV, che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento di annullamento o revoca del visto d’ingresso e gli atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (appellante privato)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza di primo grado chiedendo la dichiarazione di illegittimità e/o nullità del provvedimento di annullamento o revoca del visto e degli atti presupposti, consequenziali o connessi, nonché l’adozione delle misure necessarie a consentire l’ingresso dello straniero nel territorio nazionale. La controversia riguarda, in particolare, il rapporto tra il visto d’ingresso, successivamente revocato, il decreto di espulsione del Prefetto di Varese del 30 maggio 2024, successivo al nulla osta dello Sportello unico del 20 maggio 2024 e confermato dalla sentenza del Giudice di pace di Varese, e la conseguente segnalazione SIS. Dopo il respingimento alla frontiera, l’interessato si trova nuovamente nel Paese d’origine.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare soltanto ai fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire la controversia nel merito. Ha ritenuto che, poiché l’interessato si trova nuovamente nel Paese d’origine dopo il respingimento alla frontiera, le ragioni d’urgenza potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, anziché attraverso una misura cautelare sostanziale. La Sezione ha quindi disposto la discussione nel merito all’udienza del 28 gennaio 2027, al fine di esaminare funditus il nodo centrale relativo alla sopravvenienza del visto d’ingresso, poi revocato, rispetto al decreto di espulsione e alla segnalazione SIS. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la tutela cautelare in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    L’istanza cautelare è accolta ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza concessione di una misura cautelare sostanziale.

Massime di principio

  • Quando, in sede cautelare d’appello, la situazione di urgenza può essere adeguatamente tutelata mediante la rapida definizione del giudizio di merito, il giudice può accogliere l’istanza cautelare ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a. e fissare sollecitamente l’udienza, senza adottare ulteriori misure cautelari sostanziali.
  • La sopravvenienza di un visto d’ingresso rispetto a un decreto di espulsione e alla conseguente segnalazione SIS costituisce una questione centrale da esaminare nel merito quando incide sulla legittimità dell’annullamento o della revoca del visto; essa non viene definita nella fase cautelare se la tutela dell’urgenza è assicurata dalla fissazione ravvicinata dell’udienza di merito.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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