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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12204/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione presso la Corte di Appello di Roma ha sostituito la pena detentiva residua (2 anni e 2 mesi, 502 giorni) con lavoro di pubblica utilità, sostenendo che la Corte aveva erroneamente applicato la disposizione transitoria dell'art.95 del d.lgs. n.150/2022. Il PG ha dedotto che, alla data di entrata in vigore del decreto (30/12/2022), la decisione di secondo grado era già stata emessa e non era stato proposto ricorso per cassazione; dunque non vi sarebbe stata una "pendenza" del procedimento davanti alla Corte di Cassazione e la nuova disciplina, più favorevole, non potrebbe essere applicata al caso perché il giudicato si è formato in epoca successiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale. Il Collegio ha ritenuto che, ai fini dell'operatività della disciplina transitoria di cui all'art.95 d.lgs. n.150/2022, la 'pendenza' della fase di legittimità inizia con l'emissione del dispositivo di secondo grado e comprende anche la fase prodromica nella quale decorrono i termini per proporre ricorso per cassazione. Pertanto, se alla data del 30/12/2022 il procedimento era nella fase di legittimità (anche solo perché erano in corso i termini), la successiva formazione del giudicato in data posteriore rende applicabili le nuove disposizioni più favorevoli; la mancata proposizione del ricorso per cassazione è «effetto analogo» a un ricorso proposto e poi dichiarato inammissibile o respinto. Conseguentemente resta valida l'ordinanza che ha sostituito la pena con lavoro di pubblica utilità.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.150 del 2022, art.95 (disposizione transitoria)

    La norma transitoria rende applicabili le nuove regole sulle pene sostitutive ai procedimenti pendenti alla data del 30/12/2022 e attribuisce al giudice dell'esecuzione la valutazione della domanda per i casi in cui la sentenza diventi irrevocabile dopo tale data.

  • art.20-bis cod. pen.

    Richiamato nella disamina della disciplina sulle pene sostitutive; la Corte interpreta l'art.20-bis in modo coerente con la transizione normativa, applicandolo quando la fase di legittimità era pendente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2022.

  • Sez. VI, n.34091 del 21.6.2023

    ai fini dell'operatività della disciplina transitoria ... la pronuncia della sentenza di appello determina la pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cassazione, con la conseguenza che, per i processi in corso in tale fase alla data di entrata in vigore del detto d.lgs. (30 dicembre 2022), una volta formatosi il giudicato, il condannato potrà avanzare istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione.

    La precedente pronuncia conferma che la 'pendenza' per la Cassazione inizia con il dispositivo di secondo grado e che la mancata proposizione del ricorso non esclude l'applicabilità della disciplina transitoria se il giudicato si forma dopo il 30/12/2022.

Massime di principio

  • La disposizione transitoria dell'art.95 d.lgs. n.150/2022 si applica quando, alla data del 30/12/2022, il procedimento era nella fase di legittimità, anche se limitata alla decorrenza dei termini per proporre ricorso per cassazione.
  • La 'pendenza' della Cassazione si considera iniziata con l'emissione del dispositivo di secondo grado; dunque l'inerzia nel proporre il ricorso non impedisce l'applicazione del novum se il giudicato si forma dopo l'entrata in vigore della norma.
  • La mancata proposizione del ricorso per cassazione ha, ai fini dell'applicazione delle norme transitorie più favorevoli, effetto analogo a un ricorso proposto e poi dichiarato inammissibile o respinto.
  • Il giudice dell'esecuzione è competente a valutare, entro i termini previsti, le istanze di sostituzione della pena quando l'irrevocabilità della sentenza si verifica dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022.
  • In situazioni analoghe è fondamentale verificare le date rilevanti (data del dispositivo di secondo grado, entrata in vigore della norma, formazione del giudicato) e, se ricorre la condizione di applicabilità, proporre tempestivamente istanza al giudice dell'esecuzione.

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