Cassazione Civile, Ordinanza n. 15117/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso, ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, avvisi di accertamento sintetico IRPEF per gli anni 2006, 2007 e 2008, fondati sulla disponibilità di beni e spese indicativi di capacità contributiva, in particolare l'acquisto di un'autovettura e il relativo finanziamento rateale. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo che l'acquisto fosse stato realizzato mediante permuta di altra auto e finanziamento presso una società di credito al consumo, con conseguente insussistenza di incremento reddituale. In cassazione l'Ufficio ha dedotto: 1) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 2728 e 2697 c.c., sostenendo che il contribuente non aveva fornito prova idonea a vincere la presunzione di capacità contributiva fondata sui beni-indice; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR avrebbe trascurato gli ulteriori beni-indice indicati negli avvisi e si sarebbe concentrata solo sull'autovettura.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che, in tema di redditometro, il finanziamento o mutuo contratto per l'acquisto di un bene non esclude la capacità contributiva, ma la diluisce nel tempo: occorre quindi detrarre dalla spesa il capitale mutuato, ma aggiungere i ratei di mutuo annualmente pagati. Poiché la CTR aveva escluso in radice l'incremento reddituale valorizzando solo la permuta e il finanziamento, senza applicare correttamente tale principio, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
nelle rettifiche sintetiche del reddito il contribuente può vincere la presunzione dimostrando che la spesa è stata sostenuta con redditi esenti o con risorse non imponibili; il finanziamento non elimina la capacità contributiva ma la distribuisce nel tempo
art. 2728 c.c.
richiamato in relazione alla presunzione legale di maggiore capacità contributiva fondata sui beni-indice
art. 2697 c.c.
richiamato per ribadire l'onere probatorio del contribuente a fronte della presunzione posta dall'accertamento sintetico
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è il parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo
art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato ai fini della tempestività del ricorso per cassazione nel processo tributario
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico del reddito, la disponibilità di beni o la sostenimento di spese costituiscono indici di capacità contributiva e operano come presunzione legale relativa, superabile dal contribuente con prova contraria specifica.
- Quando la spesa sia finanziata con mutuo o altro finanziamento rateale, il capitale ricevuto non elimina la capacità contributiva ma la diluisce nel tempo; ai fini del redditometro va quindi sottratto il capitale mutuato e vanno invece computate le rate pagate nelle varie annualità.
- Il giudice tributario che accolga il ricorso del contribuente deve valutare in modo completo tutti i beni-indice e tutte le risultanze probatorie rilevanti; una motivazione che si arresti a un solo profilo, trascurando il meccanismo complessivo dell'accertamento sintetico, è censurabile in cassazione.
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