Sentenza n. 718/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento dei provvedimenti di revoca di nulla-osta al lavoro subordinato relativi alle seguenti pratiche: - prot. n. P-FI/L/Q/2023/105388, nulla-osta rilasciato in data 04/02/2024 e revocato in data 13/06/2025; - prot. n. P-FI/L/Q/2023/105359, nulla-osta rilasciato in data 04/02/2024 e revocato in data 10/07/2025; - prot. n. P-FI/L/Q/2023/105377, nulla-osta rilasciato in data 04/02/2024 e revocato in data 19/06/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: tre provvedimenti di revoca di nulla-osta al lavoro subordinato relativi a tre lavoratori stranieri
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società datrice di lavoro ha impugnato tre provvedimenti prefettizi di revoca dei nulla-osta al lavoro subordinato. Le revoche erano motivate, da un lato, dall'asserita assenza di un'effettiva esigenza datoriale di assumere i lavoratori richiesti, desunta dalla documentazione prodotta e dalle banche dati disponibili, nonché dal numero di istanze presentate per i flussi 2023 e 2024; dall'altro, dall'esistenza di una rilevante esposizione contributiva verso l'INPS, iscritta a ruolo e indicata come non pagata. La ricorrente ha dedotto che le domande relative ai flussi 2024 erano state presentate a causa del ritardo nella definizione di quelle del 2023 e che, nella memoria ex art. 10-bis l. n. 241/1990, aveva rinunciato alle domande 2024, mantenendo quelle 2023 oggetto di causa. Ha inoltre sostenuto di avere effettivamente necessità di personale, di avere assunto un ulteriore lavoratore per far fronte a nuove commesse, di avere previamente richiesto la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale e di avere ottenuto dall'INPS la rateazione del debito, con conseguente DURC regolare. Il giudizio era stato preceduto da due provvedimenti cautelari e da un ordine istruttorio di deposito di una relazione sui fatti.
La decisione
Il TAR ha riconosciuto che l'Amministrazione non aveva considerato tre circostanze dedotte dalla società: la richiesta di verifica di indisponibilità riguardava tre lavoratori e non uno; la ricorrente aveva dichiarato nel procedimento di rinunciare alle domande relative al 2024, mantenendo quelle del 2023; il debito INPS era stato rateizzato. Tuttavia, tali omissioni non hanno determinato l'annullamento, perché la società non aveva contestato la premessa autonoma e centrale delle revoche: il controllo della documentazione e delle banche dati aveva evidenziato l'assenza di un'effettiva esigenza del datore di lavoro di ricorrere ai lavoratori richiesti. In particolare, non era contestato che l'asseverazione non contenesse informazioni sull'esistenza di nuovi lavori per il 2023 idonei a giustificare l'assunzione degli ulteriori dipendenti. Poiché i provvedimenti si fondavano autonomamente su tale ragione, il ricorso è stato respinto. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La società ha richiamato la memoria procedimentale presentata ai sensi della norma per dimostrare di avere comunicato la rinuncia alle domande relative ai flussi 2024; il TAR ha dato atto di tale circostanza, senza fondare su di essa l'accoglimento del ricorso.
art. 22, comma 2, d.lgs. 286/1998
La società ha richiamato la disposizione in relazione alla richiesta di verifica dell'indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale; il TAR ha riconosciuto che tale richiesta riguardava tre lavoratori, ma ha ritenuto che la circostanza non superasse l'autonoma ragione posta a fondamento delle revoche.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è sorretto autonomamente da una motivazione non contestata, l'accertamento di ulteriori omissioni istruttorie o valutazioni erronee riferite ad altre ragioni non è sufficiente a determinarne l'annullamento.
- La mancata considerazione, da parte dell'amministrazione, di circostanze favorevoli al privato non conduce all'annullamento se permane una distinta e autonoma ragione decisoria, non contestata e idonea da sola a sorreggere il provvedimento.
- In una procedura per il rilascio del nulla-osta al lavoro subordinato, l'assenza di elementi nell'asseverazione circa nuovi lavori idonei a giustificare l'assunzione degli ulteriori dipendenti può costituire, secondo la valutazione recepita dal giudice, autonoma ragione per la revoca del nulla-osta.
- La regolarizzazione o rateizzazione della posizione contributiva e la dimostrazione della previa verifica di indisponibilità di lavoratori nazionali non sono decisive, ai fini dell'impugnazione della revoca, quando il provvedimento resta autonomamente fondato sull'assenza di un'effettiva esigenza datoriale di assumere i lavoratori richiesti.
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