Sentenza del 19/05/2023 n. 13909 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente impugnava il silenzio-rifiuto dell'ufficio alla richiesta di rimborso dell'addizionale Ires pari a 8,5% applicata per il periodo d'imposta 2013 ai soggetti dei settori bancario, finanziario e assicurativo ai sensi del D.L. n.133/2013, art.2, comma 2. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: (i) vizio di motivazione apparente/omessa ex art.360, n.4 c.p.c.; (ii) violazione costituzionale della norma (art.3, 53, 41, 47 e 77 Cost.) e illegittimità della decretazione d'urgenza ex art.360, n.3 c.p.c., chiedendo in subordine rinvio alla Corte costituzionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la motivazione del giudice di merito adeguata e conforme al 'minimo costituzionale' richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Sul secondo motivo ha richiamato le precedenti decisioni della Corte costituzionale (in particolare sent. n.288/2019 e ord. n.165/2021) che hanno dichiarato non fondate le questioni di legittimità della disposizione: la sovraimposta temporanea e settoriale è giustificata da ragioni di politica redistributiva e di copertura per interventi straordinari (collegati all'IMU), non risulta arbitraria né discriminatoria e rientra nella discrezionalità del legislatore; inoltre la conversione del decreto-legge nella L. n.5/2014 rende legittima la fonte. Non è stato ritenuto necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Condanna della ricorrente alle spese di lite a favore dell'Agenzia delle Entrate (Euro 20.000,00) e rigetto del ricorso.
Norme richiamate
D.L. 30 novembre 2013, n.133, art.2, comma 2
"Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari ... l'aliquota ... e' applicata con una addizionale di 8,5 punti percentuali. L'addizionale non è dovuta sulle variazioni in aumento derivanti dall'applicazione dell'art.106, comma 3, del suddetto testo unico."
Disposizione che introduce una sovraimposta temporanea e settoriale sull'IRES per il 2013. La Corte l'ha ritenuta giustificata come misura straordinaria e temporanea finalizzata a coprire effetti fiscali connessi all'IMU, non arbitraria e compatibile con la Costituzione.
L. 29 gennaio 2014, n.5 (conversione D.L. n.133/2013)
La conversione del decreto-legge ha consacrato la disciplina fiscale come norma di legge, rimuovendo contestazioni formali sulla fonte; la Corte ne trae la legittimità della misura adottata.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR), art.77
Richiamato come riferimento all'aliquota IRES di base cui è stata applicata l'addizionale; la sovraimposta è qualificata come 'sovraimposta' rispetto al parametro reddituale.
Cost., artt. 3 e 53
Gli artt. 3 (uguaglianza) e 53 (capacità contributiva) sono stati invocati dalla ricorrente; la Corte costituzionale ha ritenuto che la scelta del legislatore di individuare un indice di capacità contributiva fondato sull'appartenenza al mercato finanziario non sia in sé arbitraria, potendo la nozione di capacità contributiva avere profili evoluti oltre reddito/patrimonio.
Corte costituzionale, sentenza n.288/2019
"La diversificazione del regime tributario ... è supportata da adeguate giustificazioni ... la transitorietà esclude che il legislatore abbia travalicato il limite dell'arbitrarietà"
Giurisprudenza costituzionale che ha respinto le questioni di legittimità e ha legittimato la sovraimposta come misura temporanea e giustificata da esigenze di politica redistributiva e di copertura finanziaria.
Corte costituzionale, ordinanza n.165/2021
Conferma e richiama la sentenza n.288/2019, precisando che il presupposto dell'addizionale è l'appartenenza al mercato finanziario come indice di capacità contributiva.
Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 (motivi di cassazione)
Rami procedurali invocati: n.4 per motivazione apparente/omessa; n.3 per violazione di norme di diritto sostanziale/ costituzionale. La Corte ha rigettato entrambi i motivi per insussistenza.
D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1-quater
Norma procedurale richiamata in sentenza per la determinazione del contributo unificato eventualmente dovuto dal ricorrente.
Massime di principio
- Una sovraimposta settoriale e temporanea può essere costituzionalmente legittima se il legislatore fornisce adeguate giustificazioni di politica economica/redistributiva e se la misura è transitoria; non costituisce automaticamente discriminazione.
- Il concetto di capacità contributiva può essere interpretato anche in senso evoluto: l'appartenenza a un mercato (es. settore finanziario) può costituire un elemento indice di capacità contributiva oltre ai tradizionali reddito e patrimonio.
- La conversione in legge di un decreto-legge fiscale rimuove profili di illegittimità formale relativi alla fonte; l'adozione di decreti-legge in materia tributaria non è in sé vietata, specie per esigenze di tutela del bilancio pubblico.
- Per ottenere accoglimento in sede di legittimità è necessario proporre argomentazioni che superino la giurisprudenza consolidata (es. pronunce della Corte costituzionale); questioni già esaminate e risolte dalla Corte costituzionale sono difficilmente riaperte senza nuovi elementi.
- Il giudice nazionale di ultima istanza non è obbligato a deferire questioni alla Corte di Giustizia UE quando la corretta applicazione del diritto europeo è sufficientemente chiara da escludere ogni ragionevole dubbio (criteri Cilfit).
- Per criticare la motivazione di una sentenza occorre dimostrare omissioni sostanziali o una motivazione meramente apparente; la Corte di cassazione richiede il 'minimo costituzionale' di argomentazione per poter annullare per vizio motivazionale.
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