Cassazione Civile, Ordinanza n. 15744/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che un dirigente medico a tempo indeterminato, già risultato idoneo in un concorso per l'incarico di direzione di una UOC di fascia A2 ex art. 15-septies d.lgs. n. 502/1992, non ha ricevuto formalmente l'incarico perché attribuito a un altro idoneo; tuttavia, poiché quest'ultimo era transitato in comando presso altra amministrazione, il dirigente medico ha svolto di fatto la direzione della struttura senza percepire specifici emolumenti. Egli ha quindi chiesto in giudizio le differenze retributive, in particolare la retribuzione di posizione e l'indennità di sostituzione. In primo grado la domanda è stata accolta solo in parte, riconoscendosi l'indennità sostitutiva ex art. 18 CCNL 8.6.2000 ma non le differenze per mansioni superiori. La ASL ha proposto appello, respinto. In Cassazione la ASL ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 18 CCNL dell'area dirigenza medica e veterinaria, sostenendo che al sostituto spettasse solo l'indennità prevista dal comma 7 e non anche la retribuzione di posizione del sostituito, e che la prosecuzione della sostituzione oltre il termine previsto non mutasse il regime giuridico ed economico.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della ASL, ha cassato la sentenza d'appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito. Ha riconosciuto al dirigente medico solo l'indennità di sostituzione prevista dall'art. 18, comma 7, CCNL 8.6.2000 per tutta la durata della sostituzione, escludendo il diritto alla retribuzione di posizione del dirigente sostituito. Ha quindi condannato la ASL al pagamento di euro 37.800,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 22.7.2019 al saldo, regolando le spese secondo soccombenza.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stata dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto come motivo di ricorso per cassazione.
art. 18 CCNL dell'8.6.2000 dell'Area dirigenza medica e veterinaria del SSN
le sostituzioni non configurano mansioni superiori perché avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria; al sostituto spetta solo l'indennità sostitutiva prevista dal comma 7, anche se la sostituzione dura oltre il termine di sei mesi, prorogabile a dodici.
art. 15-septies, comma 1, d.lgs. n. 502/1992
richiamato quale base del concorso e dell'incarico di direzione di struttura complessa.
art. 18 CCNL dell'8.6.2000
prevede una speciale indennità per le sostituzioni protratte oltre sessanta giorni, rapportata alla complessità della struttura.
art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
il trattamento economico dirigenziale è onnicomprensivo e remunera tutte le funzioni e gli incarichi conferiti in ragione dell'ufficio; il trattamento accessorio è correlato alle funzioni attribuite.
art. 19 d.lgs. n. 165/2001
si richiama il principio per cui la qualifica dirigenziale non corrisponde a specifiche mansioni ma all'idoneità a ricoprire un incarico.
art. 15, d.lgs. n. 502/1992
la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali e in un unico livello.
art. 15-ter, comma 5, d.lgs. n. 502/1992
la sostituzione del dirigente preposto a struttura complessa, in caso di assenza o impedimento, avviene senza applicazione dell'art. 2103 c.c.; le mansioni sostitutive non sono mansioni superiori.
art. 2103 c.c.
non si applica alle sostituzioni nella dirigenza sanitaria e, più in generale, alla dirigenza nel pubblico impiego richiamata dalla decisione.
art. 36 Cost.
non è violato dal riconoscimento della sola indennità sostitutiva, ritenuta adeguatamente remunerativa dalla disciplina collettiva.
art. 384, comma 2, c.p.c.
la Corte, cassata la sentenza, ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nella dirigenza sanitaria, la sostituzione del titolare di una struttura complessa non integra svolgimento di mansioni superiori, poiché avviene nell'ambito di un ruolo e livello unico della dirigenza e non comporta l'applicazione dell'art. 2103 c.c.
- Al dirigente che sostituisce il titolare di una struttura complessa spetta esclusivamente il trattamento economico specificamente previsto dalla contrattazione collettiva per la sostituzione, non la retribuzione di posizione o il trattamento economico proprio del titolare.
- La protrazione della sostituzione oltre il termine ordinariamente previsto dalla disciplina collettiva ha funzione sollecitatoria e non trasforma la sostituzione in un rapporto di mansioni superiori, né consente di rivendicare il trattamento economico del dirigente sostituito.
- Nel pubblico impiego dirigenziale, la retribuzione è regolata dal principio di onnicomprensività di cui all'art. 24 d.lgs. n. 165/2001, con conseguente necessità di individuare il titolo economico nella fonte legale o contrattuale specifica che remunera l'incarico effettivamente svolto.
- Il contratto collettivo che disciplina le sostituzioni dei dirigenti sanitari esclude che l'indennità sostitutiva sia subordinata alla formalizzazione di un provvedimento ad hoc, purché la sostituzione sia effettivamente svolta nei casi e nei modi previsti dalla disciplina di settore.
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