Cassazione Penale, Sentenza n. 27563/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La vicenda riguarda un avvocato condannato in primo grado, con rito abbreviato, a due anni e quattro mesi di reclusione per avere procurato un microcellulare a un proprio assistito detenuto presso la Casa circondariale di Palermo, condotta contestata ai sensi dell'art. 391-ter, primo e secondo comma, c.p. A seguito della condanna era stata applicata la custodia cautelare in carcere, poi sostituita con gli arresti domiciliari fuori dalla Puglia, congiuntamente alla misura interdittiva dell'interdizione dall'esercizio della professione forense, per il pericolo di recidivanza specifica. Il ricorrente aveva chiesto la revoca o l'affievolimento della misura personale, sostenendo che il Tribunale avesse omesso di rispondere al motivo di appello incentrato sulla sproporzione degli arresti domiciliari, essendo già in atto una misura interdittiva ritenuta sufficiente. Inoltre lamentava violazione del principio di concreta eseguibilità della pena, difetto o erroneità di motivazione, omessa valorizzazione della condotta rispettosa tenuta durante la misura, indebita considerazione di precedenti penali relativi a guida in stato di ebbrezza e di pendenze ritenute irrilevanti perché riferite a fatti di famiglia.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che il Tribunale di Palermo aveva, sia pure sinteticamente, motivato in modo sufficiente sul permanere del pericolo di recidivanza specifica, valorizzando la gravità del fatto, la necessità di interrompere i collegamenti con ambienti della criminalità organizzata pugliese, l'assenza di elementi nuovi e la funzione complementare delle misure applicate: gli arresti domiciliari per recidere quei legami e l'interdizione dall'esercizio della professione forense per impedire la reiterazione di condotte analoghe. Le censure difensive non si confrontavano criticamente con tale apparato argomentativo e si limitavano a prospettare una confusione tra misura cautelare interdittiva e pena accessoria, profilo ritenuto non decisivo ai fini del controllo di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 391-ter c.p.
Norma incriminatrice posta a base della condanna, relativa alla condotta di procurare un microcellulare a un detenuto.
art. 310 c.p.p.
Disciplina l'appello cautelare proposto avverso l'ordinanza sulla misura personale.
art. 127 c.p.p.
Richiamato per la celebrazione del procedimento camerale senza partecipazione delle parti.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti consentiti.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sulla misura cautelare, la motivazione del giudice di merito è sufficiente quando consente di comprendere le ragioni della persistenza delle esigenze cautelari e del tipo di misura applicata, anche se espressa in forma concisa, purché con richiamo all'ordinanza impugnata e agli elementi decisivi del caso.
- Il mero rispetto della misura cautelare da parte dell'indagato o imputato non costituisce di per sé elemento nuovo idoneo a elidere il quadro cautelare, potendo al più confermare l'efficacia del presidio già applicato.
- La censura di sproporzione tra misure cautelari diverse non è fondata se il giudice spiega in modo non illogico la complementarità delle misure, per esempio una misura personale volta a recidere collegamenti criminosi e una misura interdittiva diretta a impedire la reiterazione specifica del reato.
- In cassazione non è sufficiente opporre una diversa lettura degli elementi fattuali o lamentare genericamente omissioni motivazionali: occorre confrontarsi in modo specifico e critico con le rationes decidendi del provvedimento impugnato.
- La valutazione del pericolo di recidivanza specifica può legittimamente tener conto della gravità del fatto contestato, del contesto criminale di riferimento e della necessità di prevenire la reiterazione di condotte analoghe.
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