Cassazione Penale, Sentenza n. 20592/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha negato la liberazione anticipata per i semestri dal 04/07/2017 al 04/07/2020 e dal 04/07/2021 al 04/01/2022. Il diniego era fondato su plurime sanzioni disciplinari e sulla loro reiterazione, che il Tribunale ha ritenuto indicative di mancata adesione al percorso rieducativo; tali violazioni sono state ritenute idonee a riverberarsi anche su semestri formalmente privi di rilievi disciplinari. Il ricorrente ha contestato la motivazione, denunciando errore di applicazione dell'art. 54 Ord. pen. e mancata valutazione concreta di ciascuna infrazione (sostiene che alcune reazioni fossero determinate da carenze organizzative, ritardi nella somministrazione di farmaci e problemi di salute), nonché violazione del principio di valutazione frazionata dei semestri e omissione della comparazione con elementi positivi (partecipazione a corsi, periodi senza rilievi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto l'ordinanza del Tribunale adeguatamente motivata: le violazioni disciplinari, descritte singolarmente e rilevate per il periodo dal 10/08/2017 al 26/10/2021, per numero, natura e ripetitività, dimostrano una persistente insofferenza verso le regole e l'assenza di un effettivo percorso rieducativo. La Corte ha confermato che una nuova violazione, analoga e reiterata dopo semestri privi di rilievi, legittima la valutazione negativa anche per quei semestri. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 54 Ordinamento Penitenziario
Il ricorrente aveva invocato un'erronea applicazione dell'art. 54 (valutazione della partecipazione all'opera rieducativa ai fini dei benefici). La Corte ha ritenuto che l'art. 54 sia stato correttamente applicato: non è stato adottato un automatismo tra sanzione e diniego, ma è stata valutata la complessiva rilevanza delle violazioni e la loro ripetizione come indice probatorio della mancanza di reale adesione al programma rieducativo.
Giurisprudenza di legittimità (principio sulla valutazione frazionata)
Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022, dep. 2023, Rv. 285120
Confermato il principio secondo cui la valutazione semestrale non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente su semestri anteriori non contigui, se la violazione è idonea a dimostrare l'assenza di positiva partecipazione al programma rieducativo; la Corte ha applicato questo principio al caso concreto.
Massime di principio
- La presenza di violazioni disciplinari reiterate e omogenee nel tempo può giustificare il diniego di benefici (es. liberazione anticipata) anche per semestri formalmente privi di rilievi, se tali violazioni dimostrano la mancanza di adesione al percorso rieducativo.
- Il giudice non può limitarsi a un automatismo sanzione = diniego; tuttavia è legittimo che valuti la rilevanza complessiva, la natura, la numerosità e la ripetitività delle infrazioni per dedurre l'assenza di recupero sociale.
- Per contrastare efficacemente un diniego è necessario documentare elementi positivi concreti (partecipazione continuativa a percorsi trattamentali, assenza di reiterazione dopo sanzioni, motivazioni oggettive delle infrazioni come certificazioni mediche o prove di carenze organizzative) e produrre le decisioni sui reclami disciplinari quando rilevanti.
- Il principio della valutazione frazionata per semestri non garantisce automaticamente che ogni semestre sia giudicato isolatamente: una violazione significativa e ripetuta può influire sul giudizio complessivo.
- Se si deduce che le infrazioni derivino da motivi di salute o da carenze organizzative dell'istituto, è fondamentale produrre prove documentali (certificati medici, segnalazioni formali, risposte dell'amministrazione penitenziaria) per dimostrare il nesso causale e l'irrilevanza ai fini del percorso rieducativo.
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