Sentenza n. 5743/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento dell'Ordinanza di demolizione n.-OMISSIS- del 18/07/2025 per opere abusive realizzate alla -OMISSIS- identificato catastalmente al foglio -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza del 18 luglio 2025 che ingiungeva la demolizione di opere edilizie ritenute abusive per assenza di titoli e per mancato deposito del progetto strutturale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La proprietaria ha impugnato l’ordinanza di demolizione deducendo, anzitutto, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti: le opere contestate — sottotetto al secondo piano, scala esterna aperta tra primo e secondo piano e relativa copertura, copertura del locale di sgombero/lavanderia e opere interne connesse — sarebbero state assentite dai permessi di costruire rilasciati dal Comune, come risulterebbe dai titoli e dai grafici allegati alle relative istanze. Ha inoltre contestato che la mancanza dell’autorizzazione sismica o del deposito del progetto strutturale potesse giustificare direttamente la demolizione, posto che il Comune aveva rilasciato i titoli senza subordinare l’intervento alla previa autorizzazione del Genio Civile. Secondo la ricorrente, quei titoli, validi ed efficaci e mai annullati, avrebbero dovuto essere previamente rimossi in autotutela; soltanto dopo tale annullamento il Comune avrebbe potuto ordinare il ripristino.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza di demolizione, salvi gli ulteriori provvedimenti. Ha ritenuto fondato il motivo relativo al difetto di istruttoria e al travisamento: i permessi di costruire prodotti in giudizio e i relativi grafici dimostravano che le opere contestate erano state assentite da titoli tuttora validi ed efficaci, in contrasto con il presupposto fattuale dell’ordinanza secondo cui esse erano abusive. Ha accolto anche le censure concernenti l’assenza del presupposto sismico: il controllo sulla completezza della pratica e sulla conformità dell’intervento grava sul Comune in sede istruttoria prima del rilascio del titolo; una volta rilevato che i titoli erano stati rilasciati senza il necessario presupposto, l’Amministrazione non poteva reprimere direttamente le opere come abusive mentre i titoli erano ancora efficaci, ma avrebbe dovuto prima avviare e concludere il procedimento di annullamento in autotutela. Il Comune non aveva dato seguito al riesame disposto in sede cautelare. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 380/2001
Trattandosi di variazione essenziale ai sensi dell’art.32 del DPR 380/2001, in quanto trattavasi di interventi realizzati in totale difformità dai titoli edilizi e senza il preventivo deposito del progetto strutturale, ai sensi dell’art.94 del DPR 380/2001, ne è stata disposta la demolizione.
La disposizione è menzionata nella ricostruzione della motivazione comunale, che qualificava le opere come variazione essenziale. Il TAR ha tuttavia annullato l’ordine perché le opere risultavano assentite da titoli edilizi validi ed efficaci; non ha enunciato un’autonoma interpretazione dell’art. 32.
art. 94 d.P.R. 380/2001
Ne consegue che, sebbene i titoli edilizi siano stati rilasciati in carenza di un presupposto necessario ai fini della edificazione, il Comune avrebbe dovuto avviare un procedimento di annullamento in autotutela degli stessi e solo successivamente agire ai fini del ripristino dello status quo ante.
La carenza del presupposto sismico relativo all’intervento non consente di trattare direttamente come abusive opere assentite da titoli ancora efficaci: il Comune deve prima rimuovere quei titoli in autotutela e può poi procedere al ripristino.
Massime di principio
- Quando le opere oggetto di un ordine di demolizione risultano assentite da titoli edilizi tuttora validi ed efficaci, l’Amministrazione non può fondare la repressione sulla loro asserita abusività senza confrontarsi con tali titoli; la contraria ricostruzione dei fatti vizia il provvedimento.
- Se un titolo edilizio è stato rilasciato in assenza di un presupposto necessario alla realizzazione dell’intervento, il Comune non può disporre direttamente la demolizione delle opere come se fossero prive di titolo mentre il provvedimento ampliativo è ancora efficace: deve prima avviare il procedimento di annullamento in autotutela e, solo successivamente, può adottare le misure ripristinatorie.
- Il controllo sulla completezza della pratica edilizia, sulla compatibilità dell’intervento con la disciplina urbanistica vigente e sul rispetto delle regole edilizie compete al Comune in sede istruttoria, prima del rilascio o del diniego del titolo.
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