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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39183/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione dell'art. 545-bis c.p.p. e vizio di motivazione per non avere il giudice valutato la possibilità di commutare la pena detentiva concordata in una sanzione sostitutiva (riforma "Cartabia"); 2) violazione dell'art. 129 c.p.p. e vizio di motivazione per carenza, per non avere adeguatamente argomentato l'insussistenza di cause di proscioglimento rispetto alle numerose contestazioni; 3) violazione dell'art. 240 c.p. e vizio di motivazione per avere disposto immotivatamente la confisca della somma di denaro trovata nella disponibilità dell'imputato, senza dimostrarne la natura di profitto o la sproporzione rispetto ai redditi leciti.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. In particolare: sul primo motivo ha escluso la violazione dell'art. 545-bis ritenendo che la norma non fosse applicabile perché non era stato concordato tra le parti l'applicazione di una sanzione sostitutiva e, comunque, il ricorso contro sentenza di patteggiamento è ammesso nei limiti stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis (solo per specifici motivi); sul secondo motivo ha ritenuto inammissibile la censura relativa all'art. 129 anche per il limite di impugnabilità delle sentenze di patteggiamento e comunque ha ritenuto la motivazione del giudice di merito, seppur sintetica, adeguata (rimando alla pagina 22 del provvedimento con indicazione delle risultanze probatorie); sul terzo motivo ha confermato la legittimità della confisca ai sensi dell'art. 240 c.p., ritenendo che la decisione fosse sorretta da idonea, seppur succinta, motivazione e che l'adozione della misura ablativa fosse compatibile con l'art. 445 c.p.p. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e disposto, in via equitativa e non per colpa grave, il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (con richiamo alla sentenza Corte costituzionale n. 186/2000).

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen. (patteggiamento)

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta; la sentenza impugnata è stata resa ai sensi dell'art. 444 e ss.; il procedimento è un patteggiamento che limita la portata dell'impugnazione in cassazione

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Prevede la disciplina della possibilità di convertire la pena detentiva in sanzioni sostitutive e le modalità operative (raccolta informazioni dall'ufficio di esecuzione penale esterna, sospensione e fissazione di udienza). La Corte ha ritenuto la norma non applicabile perché non era intervenuto un accordo tra le parti sulla sanzione sostitutiva prima della decisione

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    "Il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    Limita l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenze di patteggiamento ai soli motivi tassativamente indicati; principio determinante per l'inammissibilità di alcune censure del ricorrente

  • art. 448, comma 1-bis cod. proc. pen.

    "Nei casi previsti dal comma 1, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni... Si applica, in quanto compatibile, l'art. 545-bis, comma 2"

    Indica la procedura da seguire se le parti concordano una pena sostitutiva: sospensione e acquisizione di informazioni dall'ufficio di esecuzione penale esterna; nel caso concreto tale procedura non si è attivata perché non vi era accordo

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Disciplina la pronuncia di proscioglimento; la Corte osserva che, nel patteggiamento, la motivazione relativa all'assenza di cause di proscioglimento può essere anche sintetica e che la richiesta di patteggiamento comporta ammissione del fatto, pertanto la mancata pronuncia di proscioglimento deve emergere dagli atti

  • art. 240 cod. pen. (misure di sicurezza e confisca)

    Regola la confisca del profitto del reato. La Corte ha ritenuto che la confisca della somma in disponibilità dell'imputato sia stata adeguatamente motivata come profitto dei reati dedotti nel patteggiamento

  • art. 445, comma 1 cod. proc. pen.

    Consente che con la sentenza di patteggiamento siano adottate misure previste dall'art. 240 c.p.; giustifica l'adozione della confisca nella sentenza di patteggiamento

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso

  • Legge n. 103 del 23 giugno 2017 (introduzione art. 448, comma 2-bis)

    Riforma che ha limitato l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro le sentenze di patteggiamento, specificando i motivi tassativi di impugnazione

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione sull'eventuale responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di legittimità ha ritenuto non sussistere colpa tale da escludere il versamento equitativo alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • I ricorsi per cassazione avverso sentenze di patteggiamento sono ammessi in via molto limitata: l'art. 448, comma 2-bis c.p.p. individua motivi tassativi (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena). Molte censure procedurali sono quindi inammissibili
  • L'art. 545-bis c.p.p. e le disposizioni correlate (art. 448, comma 1-bis) disciplinano la commutazione della pena detentiva in sanzioni sostitutive solo se esiste un accordo tra le parti su tale applicazione e, in tal caso, il giudice deve sospendere e acquisire informazioni dall'ufficio di esecuzione penale esterna prima di decidere
  • Nel giudizio di patteggiamento la motivazione in ordine all'assenza di cause di proscioglimento può essere anche sintetica: la richiesta di applicazione della pena vale come ammissione del fatto, perciò il giudice deve motivare il proscioglimento solo se dagli atti emergono elementi che impongono il superamento della presunzione di colpevolezza
  • La confisca disposta con sentenza di patteggiamento è ammessa (art. 445 c.p.p. richiamando art. 240 c.p.) e la motivazione può essere concisa purché indichi i ragioni per ritenere il bene come profitto del reato; questioni circa la sproporzione rispetto ai redditi leciti devono essere affrontate e motivate, ma la Corte consente motivazioni anche succinte quando il quadro probatorio è significativo
  • La nozione di "pena illegale" rilevante ai fini dell'impugnazione è strettamente interpretata: si tratta di pene illegali ab origine (non previste dalla legge o incongruenti nella specie o quantità) o determinate in violazione del principio di irretroattività della legge penale più favorevole

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