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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34864/2023 del 11/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Ancona deducendo: 1) violazione di legge rispetto agli artt. 441 e 603 c.p.p. per il mancato accoglimento della richiesta di integrazione probatoria relativa all'acquisizione dei dati telefonici necessari a ricostruire le chiamate ricevute dalla persona offesa nel periodo delle condotte contestate; 2) violazione dell'art. 192 c.p.p. e doglianza sulla valutazione della credibilità della persona offesa, sostenendo che la Corte di appello avrebbe dato una motivazione parcellizzata e non convincente rispetto a incongruenze e inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di lesioni e sequestro di persona perché estinti per remissione di querela (del Malavasi), eliminando la relativa pena di 4 mesi di reclusione e 400 euro di multa. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: il primo motivo è stato ritenuto privo di interesse e generico (anche in ragione della remissione di querela relativa al sequestro), il secondo motivo è stato ritenuto un tentativo non consentito di riesame del merito e generico nella contestazione della credibilità della persona offesa, senza adeguato confronto con la motivazione della Corte di appello e con gli altri elementi probatori ritenuti congrui. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 441

    Richiesta di integrazione probatoria; il giudice di legittimità ha ritenuto che la domanda fosse generica, priva di specifica indicazione della decisiva rilevanza della prova richiesta e, in parte, resa irrilevante dalla remissione di querela

  • Codice di procedura penale, art. 603

    Norma che disciplina l'ammissione di mezzi di prova in appello; la Corte ha ritenuto che il mancato accoglimento della richiesta non fosse censurabile in Cassazione per carenza di interesse e specificità

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Regole sulla valutazione della prova testimoniale e della credibilità; la Corte di Cassazione ha escluso che la contestazione generica della credibilità potesse costituire motivo valido di ricorso, considerato il completo esame motivazionale svolto in appello

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 173

    Limiti alla motivazione del ricorso in Cassazione: il ricorso è esaminato nei limiti strettamente necessari per la decisione, con conseguente rigore sull'esposizione dei motivi

  • Codice penale, artt. 110, 582, 605, 628

    Norme sostanziali relative alle imputazioni (concorso di persone nei reati di rapina, lesioni e sequestro di persona); la Cassazione ha disposto l'annullamento limitato in conseguenza dell'estinzione per remissione di querela e non per questioni di accertamento del fatto

Massime di principio

  • La remissione di querela estingue il reato per i capi interessati e impone l'eliminazione delle correlative pene; ciò può portare all'annullamento senza rinvio delle statuizioni penali relative a quei reati
  • In Cassazione non sono ammesse questioni volte esclusivamente a un nuovo esame del merito dei fatti: i motivi che mirano a una lettura alternativa delle prove sono generalmente inammissibili se non evidenziano errori di diritto o vizi specifici di motivazione
  • Le richieste di integrazione probatoria devono essere specifiche e dimostrare la decisiva rilevanza della prova richiesta e l'insufficienza di quella acquisita; motivi generici o aspecifici possono essere dichiarati inammissibili o privi di interesse
  • La contestazione della credibilità della persona offesa richiede un confronto puntuale con la motivazione della corte di merito e con gli elementi probatori a supporto: una mera riaffermazione di incongruenze non basta per ottenere accoglimento in Cassazione
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

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