Cassazione Penale, Sentenza n. 34864/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Ancona deducendo: 1) violazione di legge rispetto agli artt. 441 e 603 c.p.p. per il mancato accoglimento della richiesta di integrazione probatoria relativa all'acquisizione dei dati telefonici necessari a ricostruire le chiamate ricevute dalla persona offesa nel periodo delle condotte contestate; 2) violazione dell'art. 192 c.p.p. e doglianza sulla valutazione della credibilità della persona offesa, sostenendo che la Corte di appello avrebbe dato una motivazione parcellizzata e non convincente rispetto a incongruenze e inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di lesioni e sequestro di persona perché estinti per remissione di querela (del Malavasi), eliminando la relativa pena di 4 mesi di reclusione e 400 euro di multa. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: il primo motivo è stato ritenuto privo di interesse e generico (anche in ragione della remissione di querela relativa al sequestro), il secondo motivo è stato ritenuto un tentativo non consentito di riesame del merito e generico nella contestazione della credibilità della persona offesa, senza adeguato confronto con la motivazione della Corte di appello e con gli altri elementi probatori ritenuti congrui. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 441
Richiesta di integrazione probatoria; il giudice di legittimità ha ritenuto che la domanda fosse generica, priva di specifica indicazione della decisiva rilevanza della prova richiesta e, in parte, resa irrilevante dalla remissione di querela
Codice di procedura penale, art. 603
Norma che disciplina l'ammissione di mezzi di prova in appello; la Corte ha ritenuto che il mancato accoglimento della richiesta non fosse censurabile in Cassazione per carenza di interesse e specificità
Codice di procedura penale, art. 192
Regole sulla valutazione della prova testimoniale e della credibilità; la Corte di Cassazione ha escluso che la contestazione generica della credibilità potesse costituire motivo valido di ricorso, considerato il completo esame motivazionale svolto in appello
Disp. att. cod. proc. pen., art. 173
Limiti alla motivazione del ricorso in Cassazione: il ricorso è esaminato nei limiti strettamente necessari per la decisione, con conseguente rigore sull'esposizione dei motivi
Codice penale, artt. 110, 582, 605, 628
Norme sostanziali relative alle imputazioni (concorso di persone nei reati di rapina, lesioni e sequestro di persona); la Cassazione ha disposto l'annullamento limitato in conseguenza dell'estinzione per remissione di querela e non per questioni di accertamento del fatto
Massime di principio
- La remissione di querela estingue il reato per i capi interessati e impone l'eliminazione delle correlative pene; ciò può portare all'annullamento senza rinvio delle statuizioni penali relative a quei reati
- In Cassazione non sono ammesse questioni volte esclusivamente a un nuovo esame del merito dei fatti: i motivi che mirano a una lettura alternativa delle prove sono generalmente inammissibili se non evidenziano errori di diritto o vizi specifici di motivazione
- Le richieste di integrazione probatoria devono essere specifiche e dimostrare la decisiva rilevanza della prova richiesta e l'insufficienza di quella acquisita; motivi generici o aspecifici possono essere dichiarati inammissibili o privi di interesse
- La contestazione della credibilità della persona offesa richiede un confronto puntuale con la motivazione della corte di merito e con gli elementi probatori a supporto: una mera riaffermazione di incongruenze non basta per ottenere accoglimento in Cassazione
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
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