Cassazione Penale, Sentenza n. 43607/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva confermato il sequestro preventivo di una platea in cemento armato con quattro pilastri (sup. 279 mq) nell'ambito di procedimento per reati edilizi (art. 44 lett. b), 110, 64, 65, 71, 72, 93, 94, 95 D.P.R. n. 380/2001). Il ricorrente deduceva che l'opera era assentita e solo parzialmente difforme, che non sussistevano indizi di nuove volumetrie e che la sospensione dei lavori faceva venire meno il periculum in mora.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto comprovato che il ricorrente era il committente, che l'opera era realizzata con una SCIA priva degli allegati e delle comunicazioni richieste e che il sopralluogo aveva rilevato demolizioni e totale difformità della platea rispetto al progetto assentito. Sussistevano sia il fumus dei reati contestati sia il periculum della prosecuzione dei lavori: la sospensione volontaria o l'ordine di sospensione da parte della direzione dei lavori o della pubblica amministrazione non eliminano automaticamente il rischio di ripresa dei lavori, essendo tali provvedimenti provvisori, revocabili e soggetti a impugnazione. Per questi motivi è stato confermato il sequestro preventivo e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n.186/2000).
Norme richiamate
D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico dell'edilizia)
art. 44 lett. b), 110, 64, 65, 71, 72, 93, 94, 95
Le norme citate individuano i reati e le fattispecie edilizie contestate; la Corte ha ritenuto sussistente il fumus per reati edilizi in presenza di opere difformi rispetto all'assentito e di carenza documentale (SCIA priva di allegati e comunicazioni).
Codice di procedura penale
Art. 616 c.p.p. richiamato per imporre al ricorrente l'onere delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha inoltre disposto un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende richiamando criteri di responsabilità processuale.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 3, n. 1340 del 20/03/1996 (Vicini) e altre pronunce citate
Orientamento consolidato secondo cui l'ordine di sospensione dei lavori da parte della pubblica amministrazione (o la sospensione volontaria) non elimina di per sé il periculum in mora ai fini del sequestro preventivo, essendo provvedimenti provvisori, revocabili e impugnabili.
Sentenza Corte Costituzionale
Richiamata in relazione alla determinazione del quantum da versare alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della colpa nella presentazione del ricorso.
Massime di principio
- La sospensione dei lavori, anche se disposta dalla direzione dei lavori o comunicata dall'interessato, non è automaticamente idonea a far cessare il pericolo di prosecuzione di illeciti edilizi; il sequestro preventivo può dunque essere legittimo per prevenire riprese e aggravamenti.
- La presenza di titoli amministrativi incompleti (es. SCIA senza allegati/progetti o senza comunicazioni obbligatorie) e di difformità materiali riscontrate in sopralluogo rafforzano il fumus dell'illecito edilizio.
- Il giudice di legittimità in sede di ricorso ha un sindacato limitato alle violazioni di legge e non può riformulare integralmente la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito, salvo profili di illegittimità giuridica.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile il ricorrente può essere condannato al rimborso spese e a versamenti alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la Corte costituzionale fornisce criteri per valutare l'entità e la legittimità di tali sanzioni.
- Il sequestro preventivo di beni strumentali all'opera (es. platea) è misura cautelare idonea quando sussistono concretamente il rischio di prosecuzione dell'attività abusiva e il fumus del reato, anche in presenza di ordini di sospensione.
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