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Sentenza

Sentenza n. 7608/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, dei seguenti atti: 1) la comunicazione del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le autonomie, Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali, alla dott.ssa -OMISSIS- del mancato superamento della verifica finale sostenuta in data 11 novembre 2024, ricevuta via p.e.c. in pari data; 2) il verbale n. 20 della Commissione esaminatrice; 3) il decreto del Vice Capo Dipartimento vicario, Direttore centrale per le autonomie, prot. n. 39601 del 12 dicembre 2024, di approvazione della graduatoria finale degli aventi diritto all’iscrizione all’Albo segretari del “Co.A 2021 – sessione ordinaria”, unitamente alla relativa graduatoria; 4) il decreto prot. n. 1377 del 12 gennaio 2024 del Vice Capo Dipartimento vicario, Direttore centrale per le autonomie, avente a oggetto il Regolamento didattico del corso-concorso; 5) il verbale della Commissione esaminatrice n. 3 del 23 maggio 2024, relativamente ai criteri di valutazione ed alle modalità di svolgimento della verifica finale; 6) ove occorra delle disposizioni del Vice Capo Dipartimento vicario, Direttore centrale per le Autonomie, prot. n. 29058 del 20 settembre 2024, relative allo svolgimento in videoconferenza della verifica finale del “Co.A 2021”; 7) gli atti presupposti e consequenziali ai suddetti provvedimenti, ivi compresi, ove occorra, il decreto del Vice Capo Dipartimento vicario, Direttore centrale per le Autonomie, del 23 dicembre 2024 di iscrizione all’albo nella fascia professionale C di 429 vincitori del concorso, unitamente all’allegato elenco;

Giustizia amministrativa202500050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito negativo della verifica finale del corso-concorso, verbale della Commissione esaminatrice, graduatoria finale e atti regolamentari e presupposti della procedura

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata a corso-concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, collocata nella graduatoria di ammissione al corso-concorso e ammessa alla verifica finale dopo avere frequentato il corso, superato la verifica intermedia e svolto il tirocinio, ha impugnato il giudizio di non idoneità riportato nella prova finale, pari a 15/30, nonché la graduatoria e gli atti presupposti. Ha dedotto, tra l'altro, che l'amministrazione non avrebbe potuto introdurre una soglia minima di 21/30 non prevista dal bando; che i criteri e le modalità della prova finale erano poco chiari e irragionevoli, in particolare per la mancata autonoma valutazione dell'elaborato scritto e per il peso di 20/30 attribuito al colloquio su una sola domanda; che i criteri di valutazione del colloquio non consentivano di comprendere il voto attribuito; che il tempo della prova era insufficiente, la domanda sorteggiata non era stata mostrata e la prova era stata svolta nonostante uno stato febbrile. Ha inoltre proposto domanda di accesso ex art. 116 c.p.a. Il TAR ha ritenuto infondate le censure relative alla soglia minima, alla struttura della prova e alla proporzione tra discussione della tesi e colloquio, ma ha accolto la censura di difetto di motivazione del giudizio di inidoneità, poiché la Commissione aveva indicato soltanto i punteggi numerici senza spiegare, alla luce dei molteplici criteri predeterminati e dell'intero percorso formativo, le specifiche carenze della candidata.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente nella domanda di annullamento. Il TAR ha ritenuto legittima la previsione regolamentare della soglia minima di 21/30: la positiva conclusione del corso-concorso era condizione per il conseguimento dell'abilitazione e il bando demandava al regolamento didattico la disciplina dell'esame finale; inoltre, la normativa richiamata presupponeva una verifica finale con un punteggio minimo di idoneità. Sono state respinte anche le censure sulla chiarezza della prova, sulla valutazione della discussione della tesi e sulla ripartizione dei punteggi, rientrando tali scelte nella discrezionalità dell'amministrazione. È stata invece accolta la censura relativa alla motivazione del giudizio finale: il verbale n. 20 si limitava ad attribuire 8/10 alla tesi e 7/20 al colloquio, senza indicare quali tra i criteri fissati dalla Commissione fossero risultati carenti, soprattutto con riguardo alla risposta alla domanda sulle società in house e in controllo pubblico. Secondo il TAR, nell'ambito di un corso-concorso avente natura didattico-formativa, destinato a candidati già selezionati e valutati durante un articolato percorso, il solo voto numerico non è sufficiente a motivare la bocciatura. Sono stati annullati gli atti nella parte relativa al mancato superamento della verifica finale e all'esclusione della ricorrente dai soggetti aventi diritto all'iscrizione all'Albo. L'amministrazione è stata onerata di consentire la reiterazione della prova finale davanti a una Commissione in diversa composizione, mediante discussione della medesima tesi e risposta a una nuova domanda sorteggiata, salvi gli ulteriori provvedimenti. La domanda di accesso è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata medio tempore fornita parte della documentazione e non essendo state contestate le risposte dell'amministrazione. Le spese sono state compensate, con rifusione del contributo unificato a favore della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 825, l. 29 dicembre 2022, n. 197

    il Ministero dell'Interno ... è autorizzato ad iscrivere al predetto Albo ... anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione

    La disposizione presuppone che il corso-concorso si concluda con una verifica finale munita di un punteggio minimo di idoneità.

  • art. 1, commi 366 e 367, l. 30 dicembre 2023, n. 213

    sessione straordinaria del corso-concorso riservata agli idonei ... da svolgere contestualmente a quella ordinaria

    La norma ha consentito l'avvio al corso anche dei candidati idonei non vincitori della procedura originaria, senza escludere la necessità della verifica finale.

  • art. 13, commi 1 e 2, d.P.R. n. 465/1997

    La positiva conclusione del corso-concorso è condizione per il conseguimento dell'abilitazione necessaria all'iscrizione nell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

  • art. 1, ultimo comma, e art. 11 del bando del 28 ottobre 2021

    Il bando subordinava l'abilitazione alla positiva conclusione del corso-concorso e demandava al regolamento didattico la disciplina dell'esame finale e delle relative modalità.

  • art. 10 del Regolamento didattico del corso-concorso Co.A. 2021

    per il conseguimento dell’idoneità il corsista [doveva] ottenere una valutazione finale ... non inferiore a ventuno trentesimi (21/30)

    La previsione della soglia di 21/30 è legittima e coerente con il bando e con la funzione abilitante del corso-concorso.

  • art. 9 del Regolamento didattico del corso-concorso Co.A. 2021

    La prova finale può articolarsi nella discussione della tesi e nel colloquio sul programma didattico.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È stato utilizzato per disporre la fissazione dell'udienza di merito in sede cautelare.

  • art. 116 c.p.a.

    La domanda di accesso proposta nel giudizio è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La previsione, nel regolamento didattico di un corso-concorso avente funzione abilitante, di una soglia minima per il superamento della verifica finale è legittima quando il bando subordina l'abilitazione alla positiva conclusione del corso e demanda all'amministrazione la disciplina dell'esame finale, anche se la soglia non è espressamente indicata nel bando.
  • La commissione dispone di ampia discrezionalità nell'individuare la struttura e i criteri di valutazione della prova finale di un corso-concorso, inclusa la diversa ponderazione tra discussione della tesi e colloquio sul programma didattico, salvo il limite della manifesta irragionevolezza o sproporzione.
  • In un corso-concorso con funzione didattico-formativa, il voto numerico da solo non motiva adeguatamente il giudizio di inidoneità finale quando la commissione abbia predeterminato una pluralità di criteri valutativi e il candidato abbia completato un articolato percorso di selezione, formazione, verifica intermedia e tirocinio.
  • La motivazione della bocciatura all'esito di un corso-concorso deve indicare, anche sinteticamente, le specifiche carenze riscontrate alla luce dei criteri predeterminati e del complessivo percorso formativo del candidato; la mera attribuzione di punteggi numerici non consente di comprendere le ragioni dell'inidoneità.
  • Quando il giudizio finale di inidoneità è annullato per difetto di motivazione, il giudice può imporre la riedizione della prova davanti a una commissione in diversa composizione, con conservazione della tesi già elaborata e svolgimento di un nuovo colloquio, salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi.
  • La domanda di accesso proposta ai sensi dell'art. 116 c.p.a. diviene improcedibile quando l'amministrazione abbia successivamente riscontrato le richieste e il richiedente non contesti le determinazioni adottate, evidenziando così la sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivazione del provvedimentoAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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