Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 5493/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'esclusione del ricorrente dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a trecentocinquanta (350) posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetto con decreto n. 239 del 12 giugno 2024 del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a seguito dello svolgimento della prova, avvenuta in data 29 aprile 2025, esclusione già comunicata dalla Commissione d'esame al termine della prova espletata e pubblicata sulla posizione personale del ricorrente sul sito www.vigilfuoco.it, nella sezione concorsi, per il mancato superamento della stessa, a causa del mancato completamento dell'esecuzione dell'esercizio di cui all'allegato A del bando di concorso “prova di resistenza 1000 mt.”; - del verbale della Commissione d'esame del 29 aprile 2025 e della scheda di valutazione relativa al ricorrente; - di tutte le operazioni compiute e delle valutazioni espresse dalla medesima Commissione, tra cui le rilevazioni effettuate in occasione della “PROVA 2” “valutazione della resistenza” corsa di 1000 metri; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 4 ottobre 2025: - del decreto dipartimentale n. 2878 del 14 luglio 2025 – Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; - del decreto dipartimentale n. 3061 del 1° agosto 2025 – Rettifica graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Giustizia amministrativa202506875

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per il mancato superamento della prova di resistenza sui 1000 metri e successivi atti di approvazione e rettifica della graduatoria finale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco, disposta dopo la prova del 29 aprile 2025 per il mancato completamento dell'esercizio di corsa di 1000 metri. Sono stati impugnati anche il verbale della commissione, la scheda di valutazione, le operazioni e le valutazioni relative alla prova di resistenza, nonché, con motivi aggiunti, il decreto di approvazione della graduatoria finale e il successivo decreto di rettifica. Il giudice ha rilevato che la notifica dei motivi aggiunti al controinteressato era stata effettuata a un indirizzo PEC non presente nei pubblici elenchi previsti dalla legge e quindi non idoneo a una valida notificazione. Ha tuttavia considerato che tale indirizzo era stato fornito al difensore del ricorrente dalla pubblica amministrazione, valorizzando il peculiare dovere di correttezza dell'amministrazione anche quale parte processuale. Su tale base ha ritenuto configurabile un errore scusabile ai sensi dell'art. 37 c.p.a.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità dell'esclusione, dei verbali della commissione o degli atti di graduatoria. Ha rimesso in termini il ricorrente per procedere a una valida notifica dei motivi aggiunti ad almeno un controinteressato, assegnando 30 giorni dal deposito dell'ordinanza per eseguire la notificazione e ulteriori 30 giorni per depositare la relativa prova. Ha fissato la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 23 giugno 2026. L'ordinanza dispone inoltre l'oscuramento delle generalità del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini può essere disposta quando la decadenza processuale sia dipesa da un errore scusabile; nel caso concreto, l'errore è stato ritenuto scusabile perché l'indirizzo PEC inutilizzabile era stato fornito dalla pubblica amministrazione.

  • art. 3-bis l. n. 53/1994

    La notificazione telematica deve essere effettuata utilizzando un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi previsti dalla legge.

  • art. 16-ter d.l. n. 179/2012, convertito con l. n. 221/2012

    La validità della notificazione telematica è collegata all'utilizzo di indirizzi PEC presenti nei pubblici elenchi normativamente individuati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ricorrendone i presupposti, consente l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale base normativa, insieme alla disciplina nazionale, per la protezione dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    È richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati personali del ricorrente.

Massime di principio

  • La notificazione dei motivi aggiunti a un controinteressato mediante un indirizzo PEC non presente nei pubblici elenchi previsti dalla legge non è valida.
  • Quando l'indirizzo PEC inutilizzabile sia stato fornito dalla pubblica amministrazione al difensore della parte, tale circostanza può integrare un errore scusabile e giustificare la rimessione in termini ai sensi dell'art. 37 c.p.a.
  • Il dovere di correttezza della pubblica amministrazione opera anche quando l'amministrazione partecipa al processo e può essere valorizzato nella valutazione dell'errore scusabile processuale.
  • In presenza di una notificazione invalida dei motivi aggiunti, il giudice può rimettere in termini il ricorrente per rinnovare la notificazione ad almeno un controinteressato, assegnando un termine per l'adempimento e un successivo termine per il deposito della prova.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.