Cassazione Penale, Sentenza n. 241/2023 del 09/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua richiesta di escludere l'applicazione del principio di solidarietà nel riparto delle spese processuali, sostenendo che le somme richieste (euro 26.502,93) comprendevano spese riferibili a un più ampio procedimento ("processo Fehida") e non solo a quelle pertinenti al suo capo di imputazione. Denunciava inoltre l'incompatibilità del giudice che aveva pronunciato il rigetto in sede di rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto infondata la censura di incompatibilità (art. 34 c.p.p.) e inammissibile la censura sulla mancata uniformazione alla precedente pronuncia, osservando che il giudice dell'esecuzione aveva effettivamente esaminato gli atti e motivato che le spese contestate riguardavano il procedimento in cui il Violi era unico imputato e che le intercettazioni erano state utilizzate per accertare la sua responsabilità. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 535 cod. proc. pen.
La riforma introdotta dalla legge n. 69/2009 ha eliminato il regime di solidarietà passiva tra condannati e ha introdotto il criterio di riparto per quota; ne consegue che non possono essere addebitate a un condannato spese relative a reati ai quali è estraneo, e la disciplina nuova si applicava alla posizione esecutiva del Violi.
legge n. 69/2009
Ha modificato l'art. 535 c.p.p., sopprimendo il precedente comma che limitava le spese ai reati cui la condanna si riferisce e rimuovendo il regime di solidarietà; la Corte ha richiamato questa modifica nel valutare la spettanza delle spese contestate.
art. 34 cod. proc. pen.
Discipline le cause di incompatibilità determinate da atti compiuti nel procedimento; la Corte ha rilevato che le ipotesi di incompatibilità previste non comprendono la fattispecie denunciata dal ricorrente, quindi la censura è manifestamente infondata.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, eventualmente, di una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00 a titolo di sanzione.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato nella impugnazione ma non ritenuto idoneo a sorreggere le censure del ricorrente; la Corte non ha valorizzato questo richiamo come fondamento dell'inammissibilità.
art. 623 cod. proc. pen.
Richiamato nella motivazione del ricorso; la Corte non ha ritenuto fondate le censure mosse con riferimento a tale norma.
art. 111 Cost.
Richiamato nella doglianza sulla legittimità del processo e della decisione, ma la Corte non ha ritenuto violazioni costituzionali emergenti dai motivi proposti.
art. 378 cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato per cui Violi era stato condannato; la sentenza di condanna e l'uso delle intercettazioni per accertare la responsabilità del ricorrente sono stati richiamati per stabilire l'attinenza delle spese al suo procedimento.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 535 c.p.p. (legge n.69/2009) non è consentito gravare un condannato con spese relative a reati a lui estranei: le spese devono essere riferibili concretamente al procedimento e al capo di imputazione che ha determinato la condanna.
- Chi contesta l'addebito di spese processuali ha l'onere di indicare con precisione, negli atti e con documenti, quali spese non siano pertinenti alla sua posizione e di quali atti specifici (es. singole intercettazioni) si tratti; la mera asserzione generica non è sufficiente.
- Le cause di incompatibilità del giudice previste dall'art. 34 c.p.p. sono tassative; atti precedenti del medesimo giudice non determinano automaticamente incompatibilità salvo che rientrino nelle ipotesi normative.
- Se la Corte di legittimità annulla una decisione per carenza di istruttoria o motivazione, il giudice di rinvio deve riesaminare la questione alla luce dei principi indicati: tuttavia, può nuovamente decidere il merito se affronta e motiva la questione conforme al correttivo richiesto.
- I ricorsi per cassazione non fondati o manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sanzione pecuniaria.
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