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Sentenza

Sentenza n. 953/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosceva il diritto alla Carta elettronica del docente e al pagamento delle somme dovute

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione lavoro, n. 83/2025, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, del beneficio annuale di euro 500,00 relativo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, condannando il Ministero a mettere a disposizione l’importo complessivo di euro 2.500,00, oltre agli accessori, nonché al pagamento delle spese di lite. Secondo la ricorrente, dopo la notificazione del titolo non era stato eseguito alcun adempimento, salvo il pagamento delle spese liquidate nella sentenza; era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, con nota del 19 giugno 2026, la difesa attorea ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, affermando che la ricorrente aveva ottenuto il pagamento delle somme; tuttavia, non ha prodotto prova dell’avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente aveva dichiarato di avere ottenuto il pagamento delle somme riconosciute dal giudicato, ma non ha dimostrato documentalmente tale circostanza. Il giudice non ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo comunque venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio sulla base della dichiarazione della parte. Le spese e gli onorari del giudizio sono stati integralmente compensati tra le parti in considerazione della sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni consente al creditore di procedere per l’esecuzione del titolo nei confronti dell’amministrazione statale.

  • art. 1, comma 122, l. n. 107/2015

    Costituisce, insieme al d.p.c.m. 28 novembre 2016, la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.

  • d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di avere ottenuto l’esecuzione della pretesa può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, anche quando l’avvenuto adempimento non sia documentalmente dimostrato.
  • La cessazione della materia del contendere non è dichiarata quando l’avvenuto pagamento o adempimento non risulta provato; in tale situazione il giudizio può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse sulla base della posizione processuale assunta dalla parte ricorrente.
  • Per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali di titoli giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti il pagamento di somme di denaro, il creditore deve rispettare il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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