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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05923/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari che aveva escluso la responsabilità dell'ente per il reato di truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche (capo B) e aveva rideterminato la sanzione e la confisca per l'illecito amministrativo dipendente dal reato contestato al capo D). I motivi di impugnazione vertevano su: (i) violazioni e carenze di motivazione circa la responsabilità soggettiva del religioso Rev. Laddaga e dei gestori della colonia hanseniana; (ii) mancata configurabilità degli artifizi e raggiri ai fini dell'art. 640bis c.p.; (iii) criticità metodologiche nella quantificazione della presunta eccedenza di derrate alimentari e nella determinazione del profitto confiscabile; (iv) assenza dell'elemento dell'interesse o vantaggio in favore dell'ente ex art. 5 D.lgs. 231/2001; (v) inesistenza dell'ingiusto profitto ai fini della confisca ex art. 19 D.lgs. 231/2001.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte e, principalmente, ha annullato la sentenza impugnata ritenendo viziata la motivazione della Corte d'Appello sulla sussistenza dell'"interesse" o del "vantaggio" dell'ente ex art. 5 D.lgs. 231/2001, non adeguatamente specificata e basata su rilievi metagiuridici generici. Sul punto la Corte ha ricordato che, anche in caso di prescrizione del reato presupposto, il giudice deve procedere ad un accertamento autonomo della responsabilità dell'ente e che l'accertamento dell'interesse/vantaggio è essenziale anche ai fini della legittimità della confisca (rapporto causale diretto con il profitto). Alcuni altri motivi (es. attribuzione soggettiva al delegato, contestazione metodologica al consulente) sono stati ritenuti manifestamente infondati o devoluti in modo inadeguato. Conseguentemente la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata e ha disposto il nuovo giudizio presso altra Sezione della Corte d'Appello di Bari.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Procedura seguita: trattazione con contraddittorio cartolare (valutazione degli atti senza udienza pubblica).

  • art. 640-bis c.p. e art. 110 c.p.

    Sono le fattispecie penali richiamate come reati presupposto (truffa per conseguimento di erogazioni pubbliche e concorso). La Corte ha rilevato che alcune questioni connesse agli "artifizi e raggiri" non potevano essere sollevate in Cassazione se non debordate correttamente nel gravame d'appello.

  • art. 5 D.lgs. 231/2001

    Criterio fondamentale per l'imputazione oggettiva all'ente: l'illecito deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Interesse (valutazione teleologica ex ante) e vantaggio (effetto oggettivo ex post) sono criteri alternativi e concorrenti e devono essere specificamente accertati.

  • art. 8, comma 1, lett. b) D.lgs. 231/2001

    In caso di prescrizione del reato presupposto il giudice è comunque tenuto a un accertamento autonomo della responsabilità amministrativa dell'ente, con verifica almeno incidentale della sussistenza del fatto di reato.

  • art. 19 D.lgs. 231/2001

    "profitto confiscabile" (concetto giurisprudenziale: "vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto")

    La confisca prevista dall'art.19 presuppone un rapporto di derivazione causale diretto tra il profitto confiscabile e il reato presupposto: non sono sufficiente vantaggi indiretti o metagiuridici.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiama il principio che l'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente deve essere effettuato oltre ogni ragionevole dubbio quando il reato presupposto sia prescritto; applicato per valutare correttezza dell'onere probatorio.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Rinvio della contestazione difensiva circa la presunta illogicità della motivazione e dell'accertamento probatorio; la Corte ha ritenuto che alcuni rilievi fossero questioni di merito già esaminate e adeguatamente motivate dai giudici di merito.

  • artt. 34, 35 e 66 D.lgs. 231/2001

    Richiamati in relazione all'applicabilità delle regole processuali del codice di rito alle procedure di responsabilità degli enti e alla necessità di applicare le garanzie probatorie previste.

Massime di principio

  • Quando il reato presupposto è prescritto il giudice deve comunque procedere a un accertamento autonomo e almeno incidentale della sussistenza del fatto per poter valutare la responsabilità amministrativa dell'ente.
  • Per attribuire responsabilità all'ente ai sensi del D.lgs. 231/2001 è necessario accertare "interesse" o "vantaggio": l'interesse è una valutazione teleologica ex ante, il vantaggio è una valutazione oggettiva ex post; entrambi richiedono motivazione specifica e collegamento diretto con il reato.
  • La confisca ex art. 19 D.lgs. 231/2001 richiede che il profitto sia di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto; vantaggi indiretti o effetti sociologici non sono sufficienti.
  • La responsabilità dell'ente può derivare da soggetti che "esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo" dell'ente, non solo da titolari formali di poteri rappresentativi.
  • Questioni non adeguatamente devolute al giudice d'appello non possono essere rettificate in Cassazione: la doglianza deve essere tempestivamente formulata nei modi processuali previsti.
  • Motivazioni generiche, basate su considerazioni "metagiuridiche" o sociologiche, non sono idonee a fondare l'accertamento dell'interesse/vantaggio dell'ente; il giudice deve indicare elementi concreti e il rapporto causale con il reato.

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