Cassazione Penale, Ordinanza n. 33091/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'ordinanza riguarda il ricorso per cassazione proposto da un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 30/01/2025. Dal testo emerge che il ricorso conteneva un solo motivo, ritenuto dalla Corte di cassazione affetto da genericità assoluta: il ricorrente si doleva del trattamento sanzionatorio e del diniego delle attenuanti generiche, ma senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare le ragioni per cui tale motivazione sarebbe stata viziata in modo manifesto o illogico. La Corte ha quindi ritenuto il motivo non autosufficiente e non idoneo a scalfire la congrua motivazione della decisione di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, somma ritenuta equa in relazione alle questioni dedotte. Dal testo non è possibile ricavare il reato sostanziale originariamente contestato, poiché l'ordinanza si concentra esclusivamente sulla ritualità e specificità del motivo di ricorso e sul trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; una censura meramente assertiva o generica è inammissibile.
- Il sindacato di legittimità sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche richiede l'indicazione di concreti vizi logici o giuridici della motivazione, non essendo sufficiente una critica apodittica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la conseguente applicazione delle statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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