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Sentenza

Sentenza n. 288/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento della comunicazione prot. n. 0011530 del 02.07.2025 dell'Istituto comprensivo “L. Da Vinci”di Villa Literno a firma del Dirigente Scolastico p.t., con la quale si comunica che all'alunno -OMISSIS-., (classe II C a.s. 2025/2026), sono state assegnate solo n. 18 ore settimanali, pervenuta a mezzo pec in data 02.07.2025.

Giustizia amministrativa202503466

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione dell'istituto comprensivo con cui erano state assegnate al minore soltanto 18 ore settimanali di sostegno

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (genitori di alunno)

Prevale il privato

La controversia

I genitori del minore hanno impugnato la comunicazione con cui l'istituto scolastico aveva assegnato soltanto 18 ore settimanali di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026. Nel corso del giudizio, il TAR aveva ordinato la redazione del PEI. Successivamente l'amministrazione ha attestato la redazione del PEI per un numero di ore adeguato alla patologia e l'assegnazione dell'insegnante di sostegno per tutte le ore, con rapporto 1:1. I ricorrenti hanno quindi chiesto la dichiarazione della cessata materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'amministrazione, dopo la notifica dell'ordinanza cautelare, ha integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale dei ricorrenti, redigendo il PEI e garantendo la copertura delle ore di sostegno con rapporto 1:1. Il Collegio ha tuttavia ravvisato la soccombenza virtuale dell'amministrazione, rilevando che la scuola avrebbe dovuto adempiere tempestivamente, sin dall'inizio dell'anno scolastico, agli obblighi di redazione del PEI e di richiesta all'USR dell'insegnante di sostegno in deroga. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato pertanto condannato al pagamento di 1.000 euro di spese processuali, oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • ordinanza cautelare n. 1926 del 2025

    Ha imposto la redazione del PEI e ha determinato l'adempimento successivo dell'amministrazione scolastica.

  • art. 6, par. 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati personali nel provvedimento.

  • art. 9, par. 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il fondamento della disposizione di oscuramento delle generalità e dei dati sensibili.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente l'interesse sostanziale del ricorrente mediante l'adozione delle misure richieste, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
  • La sopravvenuta soddisfazione dell'interesse del ricorrente non esclude la soccombenza virtuale dell'amministrazione, qualora risulti che essa avrebbe dovuto adottare tempestivamente le misure necessarie già dall'inizio dell'anno scolastico.
  • In materia di sostegno scolastico, l'amministrazione scolastica deve predisporre tempestivamente il PEI e attivare la richiesta di insegnante di sostegno in deroga in relazione alle esigenze documentate dell'alunno con disabilità.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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