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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19951/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione per travisamento della prova e nullità degli accertamenti alcolimetrici: si contestava che dal verbale degli accertamenti non risultasse l'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore (mancanza del nominativo del difensore) e si sosteneva che l'eccezione di nullità non fosse tardiva essendo già dedotta in primo grado; inoltre prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 Cost., sostenendo che tale norma impedirebbe la partecipazione del difensore al compimento dell'atto.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fondatamente escluso la nullità degli accertamenti alcolimetrici sulla base della prova documentale (verbale recante l'avvertimento, allegato dal ricorrente stesso). La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inconferente: pur sussistendo l'obbligo di avvertire della facoltà di farsi assistere da difensore, gli accertamenti strumentali urgenti e indifferibili (come l'alcoltest) non obbligano la polizia giudiziaria ad attendere l'arrivo del difensore. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • Codice della strada

    art. 186, commi 1, 2, lett. c) e 2-sexies

    Norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza applicata e confermata nelle condanne di merito

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede regole sull'assistenza del difensore; interpretata dalla Corte come non ostativa alla partecipazione del difensore, ma non imponendo alla polizia giudiziaria l'obbligo di attendere il suo arrivo per atti urgenti e indifferibili

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Richiamati dal ricorrente per una presunta violazione di uguaglianza e tutela difensiva; la Corte ha ritenuto la questione inconferente alla luce della corretta interpretazione dell'art. 114 disp. att.

  • Codice di procedura penale

    Norma che consente la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per la somma di euro 3.000

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 4, n. 41178 del 20/07/2017 (Rallo); Sez. 4, n. 5860 del 10/11/2021 (Francini); Sez. 6, n. 11908 del 23/10/1992 (Torcasio)

    Principi consolidati secondo cui l'avvertimento della facoltà di farsi assistere dal difensore è obbligatorio, ma per atti urgenti e indifferibili la polizia giudiziaria non è tenuta ad attendere l'arrivo del difensore; tali precedenti sono stati richiamati per giustificare la legittimità dell'esecuzione immediata degli accertamenti alcolimetrici

Massime di principio

  • Per gli accertamenti alcolimetrici la polizia giudiziaria deve avvertire la persona della facoltà di farsi assistere da un difensore, ma non è obbligata ad attendere l'arrivo del difensore quando l'atto è urgente e indifferibile.
  • La mera assenza del nome del difensore sul verbale non determina automaticamente la nullità degli accertamenti se sussistono altri documenti o elementi (anche allegati dalla difesa) che provano l'avvertimento effettuato.
  • Le eccezioni di nullità devono essere tempestivamente dedotte nei termini processuali previsti; la tardività può portare al rigetto anche se l'eccezione è stata affrontata in primo grado ma non correttamente valorizzata in appello.
  • Le questioni di legittimità costituzionale relative alle regole di assistenza del difensore negli atti urgenti spesso risultano inconferenti quando la giurisprudenza interpreta la norma come compatibile con il diritto di difesa, consentendo la partecipazione del difensore senza imporre l'obbligo di sospensione dell'atto.
  • Il rigetto o l'inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme a titolo di ammenda) a carico del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., se emerge una responsabilità per la presentazione di motivi infondati o inammissibili.

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