Cassazione Penale, Ordinanza n. 02871/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato di cui all'art. 388 c.p. resta dunque ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che l'aveva condannata per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, contestando il giudizio di responsabilità. In particolare, ha censurato la ritenuta sussistenza di una condotta elusiva, sostenendo in sostanza che la propria condotta integrasse al più un inadempimento e non il diverso elemento richiesto dalla fattispecie penale. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché ripetitivo di doglianze già esaminate e perché diretto, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti; inoltre lo ha giudicato generico, poiché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già spiegato le ragioni della configurabilità della condotta elusiva.
Norme richiamate
art. 388 c.p.
La sentenza impugnata riguardava una condanna per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice; la Corte di cassazione non entra nel merito della fattispecie, ma rileva che la Corte d'appello aveva già motivato sulla configurabilità di una condotta elusiva.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito e che sia, in sostanza, diretto a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la censura è generica quando omette di misurarsi con le ragioni poste a base della decisione.
- Nei casi in cui la condotta contestata integri il reato di cui all'art. 388 c.p., la distinzione tra semplice inadempimento e condotta elusiva è questione di merito, insindacabile in cassazione se la motivazione sul punto è congrua e non manifestamente illogica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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