Cassazione Penale, Sentenza n. 35427/2025 del 30/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 24/03/2025 che aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto dell'08/11/2024 con cui era stata negata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente, tramite il difensore, ha dedotto violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b, c.p.p.) in relazione all'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che la norma sarebbe stata illegittimamente applicata: nel giudizio di appello celebratosi in sede di rinvio erano state riconosciute le attenuanti generiche valutate prevalenti sulle aggravanti, per cui, secondo il ricorrente, non avrebbe dovuto operare la presunzione che il reddito ecceda i limiti per l'ammissione al patrocinio gratuito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che la concessione delle attenuanti generiche e la loro prevalenza sulle aggravanti abbiano inciso solo sulla quantificazione della pena (trattamento sanzionatorio) e non abbiano cancellato la qualificazione del reato o l'attribuzione dell'aggravante riconosciuta in via definitiva; pertanto, essendo sopravvenute statuizioni definitive che configurano la fattispecie aggravata dagli artt. 73 e 80 d.P.R. 309/1990, opera la presunzione prevista dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 115/2002 che il reddito ecceda i limiti per il patrocinio a spese dello Stato. Richiamata anche la giurisprudenza (Sez. 1, n. 27557 del 27/05/2010, Mikovic) che conferma che l'equivalenza o prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti riguarda solo il trattamento sanzionatorio e non elimina gli effetti ostativi previsti dalla legge. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002
art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002
La norma presume che il reddito ecceda i limiti per il patrocinio a spese dello Stato quando il richiedente risulti condannato in via definitiva per il delitto aggravato dagli artt. 73 e 80 d.P.R. 309/1990; tale presunzione opera anche se in sede di giudizio siano state concesse attenuanti generiche valutate prevalenti, perché queste incidono solo sulla pena.
art. 73 e art. 80, d.P.R. n. 309/1990
artt. 73 e 80, d.P.R. n. 309/1990
Individuano le fattispecie di reato in materia di stupefacenti e la specifica aggravante che, se riconosciuta in via definitiva, attiva la presunzione di cui all'art. 76 d.P.R. 115/2002 ai fini del patrocinio gratuito.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma processuale che consente di dedurre in cassazione la violazione di legge; il motivo di ricorso è stato articolato sulla base di tale disposizione.
art. 616, cod. proc. pen.
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede che il ricorrente condannato debba sostenere le spese del procedimento di cassazione; la Corte lo ha applicato condannando il ricorrente al pagamento delle spese.
Giurisprudenza citata: Sez. 1, n. 27557 del 27/05/2010 (Mikovic)
Sez. 1, n. 27557 del 27/05/2010, Mikovic, Rv. 247723-01
Principio secondo cui il riconoscimento di colpevolezza per delitti tassativamente indicati (es. cessione di stupefacenti aggravata) è ostativo a misure alternative (es. detenzione domiciliare) e che la prevalenza di attenuanti sulle aggravanti riguarda soltanto il trattamento sanzionatorio, non incidendo sulle norme ostative o sulle presunzioni di cui all'art. 76 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- La concessione di attenuanti generiche e la loro prevalenza sulle aggravanti incidono solo sulla misura della pena e non modificano la qualificazione del reato o l'effetto ostativo derivante da una condanna definitiva per reati aggravati.
- Se esiste una condanna definitiva per reati aggravati previsti dagli artt. 73 e 80 d.P.R. 309/1990, opera la presunzione prevista dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 115/2002 che il reddito ecceda i limiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, salvo che non sia stata eliminata la condanna o l'aggravante in sede definitiva.
- Per contrastare l'applicazione della presunzione occorre ottenere la rimozione della condanna definitiva o dell'aggravante (ad es. attraverso annullamento o revisione), non basta dimostrare che attenuanti siano state valutate prevalenti ai fini della pena.
- Principi analoghi si applicano anche ad altri istituti ostativi (es. misure alternative alla detenzione): la valutazione sulle circostanze attenuanti/aggravanti rileva solo per il trattamento sanzionatorio e non per l'operatività delle norme ostative.
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